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«Firenze, la festa del grillo (vero) non è legale»

Polemica sul ritorno della festa con il grillo vero in gabbia
Polemica sul ritorno della festa con il grillo vero in gabbia

Abbiamo letto dell’emendamento che reintroduce a Firenze la festa del grillo con il grillo vero che, ben 15 anni fa grazie alla protesta di associazioni e cittadini, fu sostituito da uno finto. Constatiamo, ancora una volta, che la faticosa marcia in avanti della società viene frenata da spiriti oscuri e disinvolti che contrassegnano come tradizione (che non è sinonimo di cultura ma di usanza, abitudine) anche la crudeltà e l’insipienza. Ci domandiamo: ma se la festa è simbolica perchè non lo può essere anche il grillo che la rappresenta? Siamo esseri pensanti, sappiamo che cos’è un simbolo, perchè non attivare le nostre capacità intellettuali e morali?

Dopo 15 anni di buona coscienza collettiva, quella che antepone l’etica, l’empatia e la compassione all’interesse, alla retorica e alla violenza, secondo l’emendamento, il grillo potrà essere catturato nei campi o comprato dagli allevatori (?!?), rinchiuso nella gabbia e, bontà del Presidente del Consiglio comunale fiorentino Eugenio Giani e dei consiglieri firmatari (esclusi Tommaso Grassi, Ornella De Zordo, Andrea Vannucci e Leonardo Bieber), liberato nei giardini tre giorni dopo. Sempre che resti vivo!

Le tradizioni cruente non possono essere accettate da una società in evoluzione morale, la prepotenza verso le altre forme di vita ci definisce come definiamo gli schiavisti della storia: aguzzini! E non importa se la vita è quella di un grillo o di un elefante. Sempre vita è. Nonostante la spinta dei migliori verso un nuovo modo di pensare l’uomo e il mondo, come fu del Rinascimento fiorentino, noi moderni fiorentini ci attardiamo nelle forme crudeli del passato.

Quindi, protestando fermamente contro il ripristino del grillo vivo nella festa della primavera, ci riferiamo a quanto stabilito dalla Legge 189/2004 – Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale): “Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti…….e non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”. Poichè la festa del grillo con grillo vivo non è autorizzata dalla Regione chiediamo venga soppressa.


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Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote - Firenze

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