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Un controllo della Polizia stradale

Libretto di circolazione, ecco le disposizioni date agli agenti: dimostrare l’uso superiore a 30 giorni non sarà a carico dell’utente

Un controllo della Polizia stradale
Un controllo della Polizia

ROMA – Il Ministero dell’Interno chiarisce tempestivamente alcuni punti oscuri delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti in merito alla trascrizione di diverso utilizzatore di un’auto sul libretto di circolazione. In attesa di ulteriori puntualizzazioni, infatti, il Dipartimento di Ps, con circolare del 31 ottobre, per uniformare le attività di controllo fornisce alcune indicazioni operative agli organi accertatori, in particolare a Polizia stradale e Arma dei Carabinieri.

Diciamo subito che sembra chiarito il dubbio principale. Il Ministero infatti afferma, e lo indica agli organi accertatori, che nessuna norma impedisce l’utilizzo a titolo di cortesia di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. Con ciò sembrerebbe esclusa la possibilità che le Autorità considerino sempre e comunque ipotesi di comodato soggetto a trascrizione l’utilizzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario, e non è quindi il cittadino che deve dimostrare il contrario.

Sottolineato questo punto fondamentale, sintetizziamo i punti salienti della circolare, che dimostra come il Ministero dell’Interno. giustamente, non sia intenzionato a infierire sugli utenti.
1) L’obbligo di annotazione,in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.

2) Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.

3) Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l’utilizzo di unveicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.

4) Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014.

5) Eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all’utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo stesso.

6) La violazione dell ‘art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all’avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato) e nonautomaticamente al conducente se le due figure non coincidono.

7) Oggetto di sanzione è l’omessa comunicazione da parte dell’avente causa all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione.

Mi sembra che una volta tanto un Ministero abbia interpretato con buon senso le norme e abbia fornito precise indicazioni a chi opera sulla strada. E fornisce utili elementi d’informazione anche ai cittadini che debbono districarsi in questa giungla di disposizioni.

Ecco la circolare del Ministero dell’Interno circint

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30 ott 2014 – Libretto di circolazione: la novità dal 3 novembre 2014. Obblighi, quesiti, risposte. La circolare del ministero dei trasporti

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