Libretto di circolazione, ecco le disposizioni date agli agenti: dimostrare l’uso superiore a 30 giorni non sarà a carico dell’utente
ROMA – Il Ministero dell’Interno chiarisce tempestivamente alcuni punti oscuri delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti in merito alla trascrizione di diverso utilizzatore di un’auto sul libretto di circolazione. In attesa di ulteriori puntualizzazioni, infatti, il Dipartimento di Ps, con circolare del 31 ottobre, per uniformare le attività di controllo fornisce alcune indicazioni operative agli organi accertatori, in particolare a Polizia stradale e Arma dei Carabinieri.
Diciamo subito che sembra chiarito il dubbio principale. Il Ministero infatti afferma, e lo indica agli organi accertatori, che nessuna norma impedisce l’utilizzo a titolo di cortesia di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. Con ciò sembrerebbe esclusa la possibilità che le Autorità considerino sempre e comunque ipotesi di comodato soggetto a trascrizione l’utilizzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario, e non è quindi il cittadino che deve dimostrare il contrario.
Sottolineato questo punto fondamentale, sintetizziamo i punti salienti della circolare, che dimostra come il Ministero dell’Interno. giustamente, non sia intenzionato a infierire sugli utenti.
1) L’obbligo di annotazione,in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.
2) Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.
3) Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l’utilizzo di unveicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
4) Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014.
5) Eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all’utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo stesso.
6) La violazione dell ‘art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all’avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato) e nonautomaticamente al conducente se le due figure non coincidono.
7) Oggetto di sanzione è l’omessa comunicazione da parte dell’avente causa all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione.
Mi sembra che una volta tanto un Ministero abbia interpretato con buon senso le norme e abbia fornito precise indicazioni a chi opera sulla strada. E fornisce utili elementi d’informazione anche ai cittadini che debbono districarsi in questa giungla di disposizioni.
Ecco la circolare del Ministero dell’Interno circint
ARTICOLI PRECEDENTI
30 ott 2014 – Libretto di circolazione: la novità dal 3 novembre 2014. Obblighi, quesiti, risposte. La circolare del ministero dei trasporti
chevomito!
il problema non sussiste se si è RESIDENTI sotto lo stesso tetto, ma non se, ad esempio, io presto la macchina ad un parente stretto che ha una residenza diversa dalla mia!!!
comunque voglio proprio vedere come fanno a dimostrare che l’uso del veicolo dura da più di 30 giorni…. alla faccia della semplificazione!!!! è l’ennesima presa per il … fondello
Paolo Padoin
E’ tutto giusto quel che dice, con l’avvertenza però che, per non andare incontro a sanzioni, l’auto deve essere intestata al familiare CONVIVENTE. P. Padoin
Eduardo
allora io spiego un po quello che ho capito e vediamo se riusciamo insieme a capire almeno qualcosa. Una cosa credo sia chiara, se tu guidi una macchina per un tempo superiore a 30 giorni e questa macchina non e intestata a te, allora sei fregato. Per quello che ho letto sembra che se io per esempio guido la macchina di mia sorella, non dovrei avere dei problemi visto che e un familiare diretto. Ci sono tante cose che non si capiscono bene, sembra che parlano un’altra lingua ma quella che per me non ha proprio senso e come fanno i agenti della polizia per sapere se la macchina la guido da 5 giorni o pure da 35.
Sinceramente penso che tra familiari non ci saranno grandi problemi, mi sembra di aver capito che chi sarà più colpito per questa legge saranno le aziende. Anche per che li si potrebbero fare piu controlli e si potrebbe capire quanto spesso utilizza la macchina un lavoratore, ma non penso sia da preoccuparsi se vogliamo utilizzare la macchina della sorella o lasciare la macchina al nostro figlio.
Chi abbia piu informazione o sia sicuro di qualcosa please, aiutateci.
mandrake
legge totalmente indecifrabile….renzi dovrebbe prestare l’auto a me cosi la brucio e rido..ciaooooo e grazie
Mandraka
ANCH’ IO CHE SON MANDRAKA NON C’ HO CAPITO Nulla ! RENZI PUOI ANCHE MORIRE DI DISSENTERIA DOPO QUESTA
CARLO
Quesito:
figlio che convive, e ribadisco convive, non sposato, con sua ragazza presta a lei auto.
Esonerato o no?
grazie a chi mi sa dare risposta.
marco
Ma che vuol dire? Come fa una persona al quale hanno prestato la macchina per un giorno a dimostrare che il veicolo non è in possesso da più di trenta giorni?
Laura
Una cosa veramente complicata e assurda nell’epoca in cui Renzi dice che si deve semplificare. In questo caso non si capisce veramente niente e ci terrei a sapere se un figlio non convivente può guidare la mia auto in modo saltuario in questa Italia che fa inorridire per come si complicano le cose anche le più semplici. Grazie
Paolo
Se qualcuno capisce la ratio di questa norma deve essere un Mandrake o un genio di un intelligenzia superiore, certamente di un altro pianeta. Per favore si faccia avanti e la spieghi a noi beceri (e ignoranti) uomini della Terra!
Pierluigi
Una normativa assurda della quale si poteva benissimo fare a meno.
Le risorse andavano impiegate per ricercare coloro che guidano senza assicurazione del veicolo.