Ecco le nuove patenti di guida per tutti
In 60 anni (dal 1952 a oggi) i decessi intervenuti sulle strade italiane ammontano a 443.082 (quanto gli abitanti di Firenze). Anche per questo sono cambiate da poche settimane le tipologie di patente: nuovi abilitazioni, nuove età di accesso. Non cambia nulla invece per chi la patente l’ha già. Alla scadenza, superati i previsti esami di idoneita, riceverà il nuovo documento con la tipologia aggiornata.
L’obiettivo di contribuire ad aumentare il tanto agognato livello di sicurezza nella circolazione stradale – in uno con la riduzione delle possibilità di falsificazione dei documenti di guida e al contempo il riconoscimento della libera circolazione dei conducenti all’interno dell’Unione Europea – ha portato all’adozione dei decreti legislativi n. 59 del 2011 e n. 2 del 2013, in attuazione di tre direttive comunitarie.
Il recepimento della nuova disciplina, entrata in vigore a tappe, il 19 gennaio e il 2 febbraio, reca una serie di modifiche al codice della strada inserendo nel nostro ordinamento un nuovo sistema di patenti.
La nuova patente UE si distingue in 15 diverse categorie di uguale durata con validità in tutti i Paesi dell’Unione.
Categoria | A cosa abilita |
AM | ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri (massa non superiore a 350 kg.) con cilindrata non superiore a 50 cm3 e velocità non superiore a 45 Km/h) |
A1 | motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 |
A2 | motocicli di potenza non superiore a 35 kW |
A | motocicli senza limitazioni |
B1 | quadricicli non leggeri, massa non superiore a 400 kg. |
B | autoveicoli, di massa non superiore a 3.500 kg., per iltrasporto di non più di 8 persone oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. |
BE | complessi di veicoli con motrice di categoria B e rimorchio di massa non superiore a 3.500 kg. |
C1 | autoveicoli, di massa compresa fra 3.500 e 7.500 kg., per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. |
C1E | complessi di veicoli con motrice di categoria B o C1 e rimorchio, sempre che la massa complessiva non superi 12.000 kg. |
C | autoveicoli, di massa superiore a 3.500 Kg., per il trasporto di non più di 8 passeggeri oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. |
CE | complessi di veicoli con motrice di categoria C e rimorchio con massa superiore a 750 kg. |
D1 | autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, aventi una lunghezza massima di 8 metri; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. |
D1E | complessi di veicoli con motrice di categoria D1 e rimorchio con massa superiore a 750 Kg. |
D | autoveicoli per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; può essere agganciato un rimorchio di massa non superiore a 750 Kg. |
DE | complessi di veicoli con motrice di categoria D e rimorchio con massa superiore a 750 Kg. |
Le patenti già in circolazione restano valide fino alla scadenza riportata sul documento.
Il nuovo assetto normativo prevede anche nuovi e diversi requisiti di età minima per il conseguimento delle singole patenti e per la guida dei corrispondenti veicoli.
Anni | Possibilità di guida |
14 | veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, armenti e greggi |
patente AM, senza passeggero | |
16 | patenti A1 e B1, senza passeggero |
18 | patenti AM, A1 e B1, con trasporto passeggeri; patenti A2, B, BE, C1, C1E |
20 | patente A, purché titolare di patente A2 da almeno 2 anni |
21 | tricicli con patenteApatenti C, CE, D1, D1E e i certificati di abilitazione professionaleveicoli d’emergenza |
24 | patente Apatenti D e DE |
Sulla nuova patente non è più presente l’indicazione della residenza del titolare; tuttavia la stessa continua a mantenere la natura di documento di identità.
Premesso che non si possono guidare veicoli senza aver conseguito il relativo documento di abilitazione, viene riscritto anche l’intero regime sanzionatorio. Commette il reato di cui all’art. 116 comma 15 (guida senza patente) colui che si ponga alla guida di un veicolo:
– senza aver mai conseguito la patente (ivi compresa la guida di ciclomotori senza patente AM);
– in caso di intervenuta revoca della patente;
– essendo stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida per mancanza di requisiti fisici o psichici.
– in caso di possesso di patente diversa da quella prevista (salvo i casi in cui il titolare di patente A1, guidi veicoli per i quali è richiesta la patente A2; il titolare di patente A1 o A2, guidi veicoli per i quali è richiesta la patente A; il titolare di patente B1, C1 o D1, guidi veicoli per i quali è richiesta, rispettivamente, la patente B, C o D, che resta soggetto a sanzione amministrativa).
La patente conseguita mediante prova su veicolo con cambio automatico consente di condurre solo tale tipo di veicolo (tuttavia, l’eventuale violazione non risulta sanzionata).
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
Paolo
Buon giorno, sembra che ci sia un refuso nel dlgs 59/11 nella tabella di conversione delle patenti: infatti una patente A1 conseguita nel 1994 a quali motocicli abilita oggi? Secondo l’allegato VII del Dlg 59/2011 sembra che la patente A1 conseguita nel 1994 valga come A1; ciò però è in contrasto con la circolare 13/09/1999 – n. 45 la quale stabilisce che le patenti A1 conseguite entro il 30/09/1999 sono attualmente tutte promosse in “A” illimitate; infatti prima del 1999 le patenti A1 dopo 2 anni diventavano A2 e dopo altri 2 anni A3. Chi ha ragione?