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Oneri deducibili

Oneri deducibili e oneri detraibili, ecco la differenza

Oneri deducibili

Oneri deducibili e oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. I primi sono alcune voci di spesa effettuate nel corso dell’anno, che possono essere tolti dall’importo del reddito complessivo denunciato e che viene pertanto ridotto. Gli oneri detraibili sono invece quelli che si possono detrarre dall’imposta da pagare, una volta che è stata calcolata. Vedi precedenti articoli su: spese mediche, interessi bancari su mutui, altri oneri detraibili.

Per il 2012, costituiscono oneri deducibili:

Contributi

è possibile dedurre tutti i versamenti effettuati per le seguenti casistiche

Contributi previdenziali e assistenziali, sia obbligatori che volontari (anche per riscatto laurea) versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Possono essere portati in deduzione dal coniuge superstite i contributi intestati al coniuge defunto, considerato che tali versamenti sono necessari ai fini del conseguimento del beneficio pensionistico.

Contributi agricoli INPS – ex Gestione SCAU – purchè versati per se stessi e non per i dipendenti.

Contributi versati al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) al momento del pagamento dei premi di assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli). La somma pagata va decurtata di € 40.

Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe).

Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico.

Non sono deducibili:

  • Le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi, in quanto non generano una futura prestazione pensionistica, ma consentono di ottenere l’autorizzazione a regolarizzare la posizione.
  • I contributi previdenziali INPS, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca.
  • Le iscrizioni agli albi professionali.

Assegni al coniuge separato

La deduzione prevista si riferisce ai versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale. La cifra dedotta deve essere rispondente a quanto stabilito dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, che deve prevedere espressamente anche l’eventuale adeguamento ISTAT. Qualora il provvedimento del giudice non lo preveda, l’adeguamento non è deducibile.

E’ obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario.

Poiché è possibile dedurre solo i versamenti periodici, non devono essere considerate le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato, così come non possono essere dedotte le somme corrisposte dal coniuge come pagamento della quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.

E’ possibile dedurre solo la quota indicata nel provvedimento per il mantenimento del coniuge.

Se la cifra indicata è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli.

Addetti ai servizi domestici

E’ possibile dedurre la somma dei contributi versati agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale fino a un massimo di € 1.549,37.

Per calcolare la cifra da dedurre bisogna:

Considerare i pagamenti effettuati nel 2012 e non il trimestre di riferimento

Sommare solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro e non tutta la cifra pagata, anche se la differenza non è stata versata realmente dal lavoratore. Il conteggio va fatto sommando le ore di lavoro indicate sui bollettini per il coefficiente stabilito dall’INPS a seconda del contratto di lavoro. Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti, differenziati a seconda che gli importi pagati siano comprensivi o meno della quota CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), da utilizzare per il 4° trimestre 2011, pagato nel 2012, e per il 2012.

ANNO 2011
Retribuzione Oraria EffettivaIMPORTO CONTRIBUTI
Con quota CUAFSenza quota CUAF
fino a€ 7,341,36 (0,33)1,37 (0,33)
da€ 7,34 fino a € 8,951,54 (0,37)1,55(0,37)
oltre€ 8,951,88 (0,45)1,89(0,45)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali0,99 (0,24)1,00(0,24)

ANNO 2012
Retribuzione Oraria EffettivaIMPORTO CONTRIBUTI
Con quota CUAFSenza quota CUAF
fino a€ 7,541,40 (0,34)1,41 (0,34)
da€ 7,54 fino a € 9,191,58 (0,38)1,59(0,38)
oltre€ 9,191,93 (0,46)1,94(0,46)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali1,02 (0,24)1,02(0,24)

Si ricorda che:

non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri

Sono deducibili i contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher per lavoro domestico, a condizione che la consegna del buono cartaceo o la comunicazione all’INPS per il buono lavoro telematico siano state fatte prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Erogazioni liberali

E’ possibile dedurre, fino a un massimo di € 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro versate a determinate comunità religiose in Italia.

Ecco l’elenco degli enti previsti per il 2012:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero
  • Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno
  • Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia
  • Chiesa valdese
  • Unione cristiana evangelica battista d’Italia
  • Chiesa evangelica luterana in Italia
  • Unione delle comunità ebraiche in Italia
  • Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed esarcato per l’Europa Meridionale
  • Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
  • Chiesa apostolica in Italia

Quindi sono deducibili le erogazioni effettuate esclusivamente a favore delle Istituzioni religiose sopra elencate e non basta una semplice ricevuta: le spese devono essere state pagate con assegni bancari o circolari, bollettini di conto corrente postale, bonifici, quietanze o estratti di carte di credito, carte di debito e carte prepagate.

Vari oneri deducibili

Sono cinque le tipologie di oneri deducibili che vengono differenziate da dei codici che ne identificano la natura.

Codice 1: contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, deducibili fino a un massimo di € 3.615,20, versati anche per i familiari a carico. In questa cifra bisogna considerare anche l’ importo indicato al punto 131 del mod. CUD (da non riportare in questo rigo), se presente, e un eventuale importo indicato sempre in questo rigo ma con codice 5.

Codice 2: contributi versati in favore dei paesi in via di sviluppo, deducibili fino al 2% del reddito complessivo, nel quale va compreso anche il reddito assoggettato a cedolare secca.

Poiché alcuni dei soggetti destinatari delle donazioni sono Onlus, è possibile, in alternativa e se più conveniente, portare la cifra in detrazione al rigo E18 con codice 20, oppure sempre al rigo E26 ma con codice 3, nel qual caso verrà dedotto il 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000.

Codice 3: erogazioni liberali versate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, deducibili nella misura del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di € 70.000.

Questa deduzione non può cumularsi con la detrazione d’imposta del 19 per cento per erogazioni alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con il codice 20 nel rigo E18.

Codice 4: erogazioni liberali a favore di università, di enti di ricerca pubblica e degli enti parco regionali e nazionali, deducibili senza alcun limite. Anche questa deduzione non può essere cumulata con la detrazione prevista per le erogazioni alle Onlus.

Codice 5: con questo codice è possibile indicare le somme da portare in deduzione per:

  • contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20
  • assegni periodici corrisposti per testamento o donazione (è necessaria la ricevuta o la prova dell’avvenuto bonifico)
  • contributi a consorzi obbligatori
  • indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione anticipata di un contratto di locazione di locale adibito ad uso commerciale
  • somme che in anni precedenti sono state dichiarate e assoggettate a tassazione, e poi sono state restituite al datore di lavoro
  • il 50%, da ripartire tra i coniugi, delle spese sostenute per adozioni internazionali

Previdenza complementare

E’ possibile dedurre i premi versati anche per i familiari a carico alle forme pensionistiche complementari fino a un massimo di € 5.164,57.



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