Acconto Imu: chi deve pagarlo il 17 giugno
Resta fissata a lunedì 17 giugno la scadenza per i versamenti Irpef e Imu, per gli immobili che non siano abitazione principale. Numerose le richieste di rinvio, finora senza esito. Come tante sono le questioni lasciate aperte dall’affrettato decreto di sospensione per la prima casa e dalle modifiche richieste nella conversione in legge, prevista per il 7 giugno.
Cerchiamo di fare chiarezza, riepilogando i punti principali da tenere presente, anche in considerazione delle novità introdotte rispetto al regime Irpef.
La sospensione del pagamento dell’acconto IMU riguarda l’abitazione principale, le relative pertinenze e i terreni agricoli (anche se non coltivati): l’imposta non è stata per ora cancellata, ma l’acconto di giugno viene solo rimandato al 16 settembre, per prendere tempo in attesa di una (poco probabile) revisione globale dell’imposizione sui fabbricati.
Pertinenze: a differenza di quanto avviene con l’Irpef, viene accettata come pertinenza dell’abitazione principale una sola unità immobiliare per tipologia catastale (C2 cantine, C6 box e C7 tettoie). Quindi chi avesse un’abitazione dotata di 2 box e 1 cantina, accatastati separatamente, dovrà scegliere quale dei due box definire pertinenza insieme alla cantina e sul secondo box pagare l’acconto al 17 giugno.
Immobili di proprietà di coniugi separati: per l’ Imu, il diritto di abitazione viene a prevalere sulla proprietà dell’immobile. Quindi in caso di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, l’assegnatario è soggetto al pagamento dell’ Imu per il totale del valore, ed essendo obbligato a risiedere nella casa assegnata, godrà pienamente della sospensione. Il coniuge non assegnatario non avrà comunque alcun obbligo Imu relativamente a questa unità immobiliare, in quanto l’Imu nasce come Imposta municipale unica, e non si sovrappone mai all’ Irpef.
Oltre che alla separazione legale, questa situazione si estende ai casi di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; in caso di divorzio, invece, sarebbe già venuta a cadere ogni forma di comunione legale tra gli ex coniugi .
Gli altri immobili equiparati all’abitazione principale e quindi rientranti nella sospensione: sono gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi dell’ Iacp (Istituto autonomo case popolari) o di altre forme di edilizia residenziale pubblica. In tutti i casi questi immobili devono essere utilizzati come prima casa, quindi essere abitati da soggetti ivi residenti.
Anche i fabbricati rurali rientrano nella sospensione, purché siano immobili ancora registrati al Catasto dei Terreni. Non sono quindi tali ex annessi agricoli ristrutturati ed ora registrati nel catasto fabbricati.
Altri immobili assimilabili alle abitazioni principali: possono essere gli immobili che erano abitazione principale di anziani che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, oppure dei cittadini italiani residenti all’estero (se inscritti all’Aire), quando il Comune abbia deliberato questa ipotesi, prevista dalla normativa ed ovviamente sempre che l’immobile non sia locato. Solo pochi Comuni nel 2012 hanno concesso questa agevolazione: nel 2013 avrebbero tempo fino a novembre, ma comunque, nella stragrande maggioranza dei Comuni che non hanno per ora recepito questa ipotesi, occorrerà versare il primo acconto di Imu sulla propria abitazione anche se residenti in istituto di ricovero o all’estero.
Sono invece stati esclusi dalla sospensione:
– tutti gli immobili dati in uso gratuito a parenti o affini, anche quando siano l’unico immobile di proprietà.
– i terreni edificabili, che dovranno quindi pagare l’acconto insieme alle seconde case, ai fondi commerciali e ai capannoni.
– gli immobili di lusso, ovvero quelli accatastati con le categorie A1, A8 e A9, che corrispondono a immobili signorili, ville e castelli, anche nei casi in cui risultino essere residenza del proprietario. Dovranno quindi anche in questo caso pagare l’acconto di giugno, anche se paradossalmente con l’ aliquota ridotta e la detrazione prevista per la prima casa.
Aliquote da utilizzare : le modifiche apportate dalla Camera al decreto danno tempo ai Comuni fino a novembre per decretare le nuove aliquote, prevedendo che l’acconto di giugno sia calcolato con quelle dell’anno precedente. Questo non era previsto nel testo iniziale del decreto, che richiedeva che entro il 9 maggio fossero fissate le nuove aliquote da parte dei comuni. Abbiamo quindi ancora una finestra di alcuni giorni in cui il contribuente si trova di fatto a poter scegliere quale delle due aliquote utilizzare in sede di acconto, autorizzato dalla confusione normativa e dalla circolare 2/DF della Agenzia delle Entrate, che riconosce questa situazione. Occorre ricordare che il gettito dell’Imu è nel 2013 rivolto totalmente ai comuni, con la esclusione dei cannoni industriali di categoria D, di cui parleremo in altra occasione. Quindi per gli acconti delle seconde case occorre versare l’acconto con il codice 3918 (Comuni) e non dividerlo su due codici per indirizzarne il 50 % allo Stato, come avvenuto nel 2012.