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Irpef, in partenza un’ondata di controlli

Sono in fase di consegna in questi giorni, in Toscana come in tutta Italia, gli avvisi di irregolarità emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo di tutte le dichiarazioni presentate per l’anno 2011.

Ma contemporaneamente alcuni contribuenti stanno ricevendo richieste di documentazione o avvisi di rettifica da pagare per l’anno 2010. Si tratta di una pioggia di avvisi, che in qualche caso arrivano agli stessi soggetti. Ma non si tratta di persecuzione. La contemporaneità di queste richieste su due annualità diverse deriva dalla diversa natura degli atti ricevuti per il 2011 e la richiesta di documenti inviata del 2010.

Cominciamo col dire che le dichiarazioni dei redditi, una volta spedite telematicamente o, nei pochi casi ancora previsti, per posta, subiscono una prima fase di controllo che riguarda un ricalcolo matematico di tutto quanto dichiarato. Perché, dunque, la dichiarazione risulti regolare, bisogna che i conti fatti quadrino perfettamente.

E’ questo il caso che riguarda gli avvisi in consegna per il 2011. In sostanza, senza entrare ancora nel merito dei redditi dichiarati o della spettanza degli oneri deducibili e detraibili richiesti, l’Agenzia delle Entrate, avendo verificato l’esattezza dei calcoli, incrociato i versamenti effettuati e controllata la loro tempestività, invia al contribuente un avviso di regolarità (se tutto è a posto) o di irregolarità (se vengono ravvisati errori di compilazione o di calcolo). In tale avviso viene specificato il motivo del recupero, che può essere riferito a un minor rimborso, un minor credito, un maggior credito, un recupero a debito, una richiesta di sole sanzioni e interessi (in caso di versamenti omessi, carenti o tardivi).

All’avviso viene allegato un modello F24 precompilato che indica l’anno d’imposta, il codice atto e l’unico codice tributo 9001 contenente l’importo a ruolo dovuto, gli interessi e la sanzione che, per questo tipo di controllo, è ridotta al 10% dell’intero importo purchè il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto stesso. Questa prima fase di controllo è svolta a tappeto su tutto il territorio nazionale e per tutte le dichiarazioni presentate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione. Ecco perché ora stanno arrivando i controlli per il 2011.

In caso si voglia contestare l’avviso di irregolarità, è possibile presentare un’istanza di autotutela presso un qualunque Ufficio Territoriale delle Entrate (non essendovi competenza territoriale sul controllo formale) oppure telefonare al numero 848 800 444 per chiarire la propria posizione.

E’ utile ricordare che la documentazione relativa ad una annualità deve essere conservata per 5 anni dall’anno d’imposta, e che in questa prima fase di controllo non verranno controllati nè recuperati oneri detraibili o deducibili, oggetto di una eventuale seconda fase di controllo.

Infatti, successivamente alla prima fase di controllo formale , che viene, come si è detto, applicato alla totalità delle dichiarazioni dei redditi presentate, la seconda fase di controllo viene applicata solo a dichiarazioni segnalate in base ad anomalie evidenziate dall’ incrocio con le banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. La segnalazione dà origine ad una richiesta di documentazione (o addirittura direttamente ad un recupero) che può essere gestito solo dall’ufficio territorialmente competente e che deve essere attivato entro due anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Da qui l’invio in questi giorni delle richieste per il 2010.

Se siamo tra i «fortunati» prescelti, bisognerà inviare subito copia di quanto richiesto all’ufficio, il quale, una volta esaminata la documentazione pervenuta, qualora venissero ravvisate delle irregolarità, provvederà ad emettere un atto di recupero;anche questo sarà corredato di un modello F24 prestampato che, con l’unico codice tributo 9006, sommerà la maggiore imposta dovuta, gli interessi e la sanzione che, per questo secondo tipo di controllo, è calcolata al 20% del totale purchè l’atto venga pagato entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Ma prima di pagare, occorre interpretare la lettera. Qualora si fosse in possesso della documentazione necessaria, sarà possibile, anche senza ricorrere a professionisti, presentare all’Ufficio un’istanza di autotutela in carta libera per l’annullamento totale o parziale del tributo accertato. Modelli prestampati come facsimile sono disponibili al «front office» della Agenzia oppure si possono scaricare da internet alla voce modulistica del sito:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli

Sarà utile procedere rapidamente a tale presentazione, rispettando il termine di 30 giorni, al fine di poter usufruire della sanzione ridotta al 20% nel caso in cui la documentazione prodotta venisse parzialmente accolta e restasse comunque una maggiore imposta da pagare ancora.

Si ricorda, in ogni caso, che questa 2° fase di controllo non è l’ultima a cui si potrebbe venire sottoposti.

Solo alla scadenza del 5° anno successivo a quello di dichiarazione si prescrive il tributo e termina il potere di accertamento da parte del fisco: quindi per tutto il periodo sarà necessario conservare tutta la documentazione.


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