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MULTE POLIZIA MUNICIPALE

Multe scontate: come si calcolano i 5 giorni

MULTE POLIZIA MUNICIPALE

La Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione con modifiche del c.d. «decreto del fare», in vigore da ieri 21 agosto 2013, apporta numerose modifiche e integrazioni al sistema sanzionatorio previsto dal codice della strada.

Accanto all’ormai noto pagamento in misura minima, da effettuarsi entro 60 giorni, al trasgressore è data facoltà di effettuare la conciliazione mediante il pagamento con riduzione del 30% del minimo edittale entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione.

COME SI CALCOLANO I 5 GIORNI – Il computo del termine segue le regole ordinarie: non si calcola il giorno iniziale, mentre si calcola il giorno finale; cosicché inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della contestazione e, se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. In caso di notificazione del verbale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario, il termine decorre dall’undicesimo giorno dalla data di spedizione della comunicazione, sempreché l’interessato non abbia provveduto al ritiro dell’atto prima del termine dei l0 giorni della compiuta giacenza. In caso di notificazione tramite deposito presso la Casa Comunale, il termine decorre dopo 10 o 20 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico se anteriore.

SCOPO DELLA LEGGE – La logica della disposizione è quella di affiancare all’inasprimento delle sanzioni operato ogni due anni, un incentivo al pagamento immediato (anche su strada), nella convinzione che l’effetto dissuasivo della sanzione derivi dalla sua certezza, prima che dalla sua entità.

La proposta mira, quindi, a evitare sistematiche e dilatorie opposizioni, cosicché viene alzato l’incentivo affinché il trasgressore non scelga tali alternative: pagamento di una sanzione light, scontata del 30% rispetto al minimo – quale “via di fuga” particolarmente appetibile (rectius tollerabile), come premio all’acquiescente.

Viene, in altre parole, impostato un doppio binario, mediante l’introduzione di un micro-filtro in favor rei, graduale e progressivamente afflittivo, a seconda che il pagamento sia effettuato con sollecitudine (entro 5 giorni, nella “flagranza o quasi flagranza” della violazione), oppure dopo un’attenta valutazione (entro i classici 60 giorni) dei rischi che derivino dalla presentazione di un ricorso.

ESCLUSIONI – Lo sconto, tuttavia, per espressa previsione di legge, risulta escluso per le violazioni più gravi, alle quali conseguano le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente.

INTERPRETAZIONI – A parte l’errata formulazione lessico-grammaticale della norma, laddove si pretende di collegare il singolare al plurale (“non si applica alle violazioni … per cui”), la circostanza che la previsione richieda specificamente quale clausola di riserva “la sanzione … della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’art. 210, e la sanzione … della sospensione della patente”, richiede un’analisi approfondita sull’(in)esistenza di tale condizione ostativa.

Infatti, l’utilizzo della congiunzione copulativo-coordinativa “e”, invece di quella disgiuntiva “o” – unica idonea a interrompere il precetto condizionato – sembra richiedere che, ai fini dell’esclusione del beneficio, la violazione debba essere qualificata dalla contemporanea sussistenza (cumulativa, e non meramente alternativa) di entrambe le sanzioni accessorie. Si ritiene, tuttavia, che tale (pur irreprensibile) interpretazione letterale risulterà, nel tempo, temperata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza le quali, nel tentativo di fornire un aggiustamento ermeneutico della norma, cercheranno di far emergere la reale voluntas legislatoris evidenziata nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, ritenendo che la particella “e” debba essere intesa avere solo valore coordinativo; con la conseguenza che, per individuare il limite al pagamento scontato, sarà sufficiente la sussistenza di almeno una delle sanzioni accessorie richiamate.

Si osservi, invece, che stante il silenzio della legge, per le violazioni più gravi che prevedono la sanzione accessoria della revoca della patente, risulta consentita la riduzione del 30%.

In conclusione, sembra opportuno osservare che, in caso di errata effettuazione del pagamento scontato del 30% nonostante sussista una delle condizioni impeditive del beneficio, la relativa somma non avrà valore ai fini dell’estinzione e sarà trattenuta in acconto sul maggior avere, addebitabile con successivo provvedimento, per un importo pari al doppio della sanzione minima, maggiorata delle spese di notifica.

Non si può fare a meno di osservare, ancora una volta, l’approssimata quanto infelice formulazione normativa utilizzata nella redazione del testo.

OSSERVAZIONI – Dall’analisi giuridico-esegetica della riforma proposta, derivano le seguenti osservazioni. La previsione del pagamento scontato del 30%, non è materia con cui intervenire, mediante emendamenti, in sede di conversione di un decreto legge. Forse, per raggiungere l’obiettivo, sarebbe stato più appropriato, come da molti auspicato, desistere, per il 2013, da quell’aggiornamento degli importi, che ha portato, dall’entrata in vigore del Codice della Strada, un aumento medio delle sanzioni pari al 59%.

Non si comprende, peraltro, an et ubi sit, se non in una mera operazione di facciata -idonea a trasformare il “decreto del fare” in “decreto del dire” – il rafforzamento della sicurezza stradale per il raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime entro il 2020, avvicinandosi all’obiettivo “zero vittime” entro il 2050.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
www.avvocatieavvocati.it
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Fabio Piccioni

Avvocato del Foro di Firenze
avv.fpiccioni@gmail.comwww.avvocatieavvocati.it

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