Rc auto, -7% la polizza con la scatola nera
FIRENZE – Dalla scatola nera al medico dell’assicurazione, dall’officina autorizzata al divieto di cessione del risarcimento: norme che consentono di ottenere uno sconto nel rinnovo della polizza Rc auto. Il regalo lo ha portato l’entrata in vigore del decreto Destinazione Italia.
Scatola nera, sconto del 7%. Le imprese assicurative sono tenute a fare uno sconto di almeno il 7% se l’assicurato accetta l’istallazione della scatola nera. In caso di mancata applicazione dello sconto è prevista una sanzione che va da 5.000 a 40.000 euro comminata dall’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni e la riduzione automatica del premio a vantaggio dell’assicurato. Questo meccanismo favorisce l’autotutela del consumatore che viene incentivato a denunciare soprusi all’ente vigilante.
Officina dell’assicurazione, sconto del 5%. E’ previsto se l’assicurato accetta il risarcimento del danno in forma specifica: l’auto verrà riparata nell’officina scelta dall’assicurazione, ma la fattura dell’artigiano o dell’impresa sarà saldata dall’assicuratore per una cifra che non potrà essere superiore al costo che l’assicurazione avrebbe sostenuto con le sue imprese convenzionate.
Divieto cessione del risarcimento, sconto del 4%. E’ previsto se l’assicurazione prevede nel contratto il divieto di cessione a terzi del diritto del risarcimento dei danni. Il divieto ha lo scopo di impedire accordi fraudolenti fra danneggiato e carrozziere con aumenti artificiosi in sede di fatturazione dei lavori. Ora, la cessione sarà possibile solo con l’assenso della compagnia assicuratrice.
Medico scelto dall’assicurazione, sconto del 7%. E’ previsto se l’assicurato accetta cure medico-sanitarie fornite da professionisti convenzionati con le assicurazioni e da queste retribuite. Le compagnie assicuratrici sono tenute a proporre tale clausola. Se l’assicuratore non intende applicare gli sconti deve comunicarlo al cliente, se non lo fa, paga una sanzione variabile da 1.000 a 10.000 euro. Nel caso in cui invece applica le clausole e gli sconti, per consentire la massima trasparenza, deve pubblicare sul proprio sito l’entità della riduzione dei premi secondo forme e pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione.
Per quanto riguarda la lotta alle frodi la legge prevede che in caso di sinistro i testimoni devono essere identificati, a pena dell’inammissibilità della prova, al momento della denuncia del sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. Salvo che il giudice non riconosca l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Inoltre se il giudice riscontra la presenza di testimoni che negli ultimi 5 anni sono stati testimoni in almeno altre 3 cause di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente.