Divorzio breve, ecco vantaggi e rischi della nuova legge
Dopo 44 anni dall’approvazione della L. 898/1970, l’Italia prova a voltare pagina nei confronti del naufragio della promessa dell’amore eterno. Nella seduta del 29 maggio 2014, la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato inerente la modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio.
La (pur scarna) proposta di legge prevede la riduzione dei tempi che legittimano la domanda di divorzio dagli attuali 3 anni, dal giorno in cui i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, a 12 mesi in caso di separazione giudiziale, per scendere ulteriormente a 6 mesi in caso di separazione consensuale. L’eventuale presenza di minori nati in costanza di matrimonio, non incide sulla durata del periodo di separazione che permette la richiesta di divorzio. Infatti, la modifica all’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile prevede la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti urgenti adottati dal presidente del tribunale nell’interesse dei figli, anche a seguito del ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.
Altra novità riguarda la comunione dei beni; infatti, grazie alla modifica recata all’art. 191 del codice civile, chi abbia scelto tale regime patrimoniale, potrà vederne anticipato lo scioglimento al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale. Grazie alla disciplina transitoria, la nuova legge sarà immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Resta qualche dubbio in relazione ai tempi procedurali, salvo il caso in cui non passi il modello francese di “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”, che consentirebbe di superare la necessità dell’intervento giurisdizionale. Ne deriva che non è assolutamente detto che entro un anno i coniugi possano effettivamente conseguire lo status di divorziato, evitando gli ulteriori condizionamenti alla vita privata e svincolandosi dai reciproci problemi successori.
Le modifiche sembrano solo anticipare i tempi per proporre la domanda, ma la causa in sé potrebbe comunque rimanere sospesa per anni e con essa l’attesa della sentenza di divorzio. La legge comporterà, infatti, un aumento di carico per i Tribunali, già oberati, che difficilmente saranno in grado di definire le cause in tempi rapidi.
In conclusione, se, da un lato, ci si potrà liberare dalla prigionia dell’indesiderato/a senza dover scontare il purgatorio, per alcuni vera e propria “pena”, per 3 lunghi anni, dall’altro, non si può dimenticare che il divorzio resta pur sempre l’extrema ratio del rapporto familiare in cui il tempo, a volte, può consentire – con le parole del Cardinale Angelo Bagnasco – “la possibilità di far decantare l’emotività e le situazioni di conflitto”. Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva, sempreché il testo non venga in questa sede stravolto per dare avvio al ben noto rimpallo tra Camere.
Fabio Piccioni
Il procedimento di divorzio può essere incardinato indipendentemente dagli esiti della separazione (con o senza addebito).
Quindi, non può essere legittimamente impedito il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto religiosamente.
Se non si raggiunge l’accordo con l’ex coniuge il procedimento sarà giudiziale invece che congiunto (la qual cosa risolverebbe la questione in una sola udienza).
Quanto all’impossibilità di far fronte al contributo di mantenimento per la perdita del lavoro, il divorzio è l’occasione giusta per chiedere una modifica degli obblighi a Suo carico.
Se invece ciò che non può pagare sono le spese di lite della controparte della separazione, nulla osta, come detto, all’istanza di divorzio.
Sergio
Buongiorno, dopo 9 anni sono riuscito ad avere la separazione dal tribunale di Trani, con la condanna a pagare le spese dello stesso e quelle della controparte, ma con la perdita del lavoro non posso pagarle mi possono negare il divorzio?
Grazie per la risposta.
Fabio Piccioni
La Signora deve oggi, come in futuro (salvo la modifica dei tempi), attendere necessariamente la sentenza di divorzio prima di potersi risposare.
Cordialità. FP
Lina
Sono separata consensualmente da 2 anni, l’anno prossimo vorrei sposarmi con il mio nuovo compagno posso farlo o devo aspettare la sentenza di divorzio?
moataz
salve,..
allora lei voleva dire che sono rimasti i 3 anni di divorzio come prima?
ce possibilita che va approvata la nuova legge presto ?
grazie
Fabio Piccioni
No. Come si rileva dall’articolo, è in attesa di approvazione al Senato. C’è solo una bozza approvata dalla Camera dei Deputati, ma ancora non esiste di fatto nessuna legge.
Rosanna
Salve volevo sapere se la legge sul divorzio breve é già in vigore. Grazie anticipatamente.