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Fabio Piccioni 38x40

Divorzio breve, ecco vantaggi e rischi della nuova legge

L'udienza al tribunale di Arezzo, la donna ha patteggiato due anni
La nuova legge sul divorzio comporterà nuovo super lavoro per i tribunali

Dopo 44 anni dall’approvazione della L. 898/1970, l’Italia prova a voltare pagina nei confronti del naufragio della promessa dell’amore eterno. Nella seduta del 29 maggio 2014, la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato inerente la modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio.

La (pur scarna) proposta di legge prevede la riduzione dei tempi che legittimano la domanda di divorzio dagli attuali 3 anni, dal giorno in cui i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, a 12 mesi in caso di separazione giudiziale, per scendere ulteriormente a 6 mesi in caso di separazione consensuale. L’eventuale presenza di minori nati in costanza di matrimonio, non incide sulla durata del periodo di separazione che permette la richiesta di divorzio. Infatti, la modifica all’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile prevede la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti urgenti adottati dal presidente del tribunale nell’interesse dei figli, anche a seguito del ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

Altra novità riguarda la comunione dei beni; infatti, grazie alla modifica recata all’art. 191 del codice civile, chi abbia scelto tale regime patrimoniale, potrà vederne anticipato lo scioglimento al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale. Grazie alla disciplina transitoria, la nuova legge sarà immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Resta qualche dubbio in relazione ai tempi procedurali, salvo il caso in cui non passi il modello francese di “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”, che consentirebbe di superare la necessità dell’intervento giurisdizionale. Ne deriva che non è assolutamente detto che entro un anno i coniugi possano effettivamente conseguire lo status di divorziato, evitando gli ulteriori condizionamenti alla vita privata e svincolandosi dai reciproci problemi successori.

Le modifiche sembrano solo anticipare i tempi per proporre la domanda, ma la causa in sé potrebbe comunque rimanere sospesa per anni e con essa l’attesa della sentenza di divorzio. La legge comporterà, infatti, un aumento di carico per i Tribunali, già oberati, che difficilmente saranno in grado di definire le cause in tempi rapidi.

In conclusione, se, da un lato, ci si potrà liberare dalla prigionia dell’indesiderato/a senza dover scontare il purgatorio, per alcuni vera e propria “pena”, per 3 lunghi anni, dall’altro, non si può dimenticare che il divorzio resta pur sempre l’extrema ratio del rapporto familiare in cui il tempo, a volte, può consentire – con le parole del Cardinale Angelo Bagnasco – “la possibilità di far decantare l’emotività e le situazioni di conflitto”. Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva, sempreché il testo non venga in questa sede stravolto per dare avvio al ben noto rimpallo tra Camere.


Fabio Piccioni

Avvocato del Foro di Firenze
avv.fpiccioni@gmail.comwww.avvocatieavvocati.it

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