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Tasi

Fisco, Tasi 2014: ecco l’elenco completo dei comuni dove va pagata entro il 16 giugno

Tasi

FIRENZE – Ormai definitiva la pubblicazione da parte del Ministero Economia e Finanze dell’elenco dei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014, e pubblicato entro il 31 dello stesso mese, le aliquote da applicare per la Tasi, la nuova tassa che colpirà gli immobili a partire da quest’anno. Si veda al riguardo anche precedente articolo su FirenzePost: «Imu, Tari, Iuc, Tasi, facciamo un po’ di chiarezza».

SCADENZE

  • Nei restanti comuni il pagamento della prima rata slitta al 16 ottobre, se l’aliquota verrà deliberata entro il 10 settembre. In assenza, si pagherà tutto a dicembre, come per le abitazioni principali.
  • Confermata comunque per il 16 dicembre la seconda rata a conguaglio, sia per i comuni che hanno deliberato sia per i comuni ritardatari

QUANTO SI PAGA

Per verificare le aliquote da pagare stabilite da ogni singolo comune,cliccare qui sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze. Digitando il nome del comune, sono consultabili le relative delibere.

AGGIORNAMENTO 6 giu 2014 ore 15:00

Il Consiglio dei Ministri ha oggi confermato, con uno specifico decreto legge, il regime derogatorio per il pagamento della Tasi nel 2014:

  • Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, viene confermato l’obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso;
  • Per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni.
  • Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.



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