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Calcolatrice alla mano, fuori i soldi per Imu e Tasi

Tasi e Imu: scadenza 16 dicembre. Ma occhio al calcolo: ecco le tabelle di tutti i comuni

Calcolatrice alla mano, fuori i soldi per Imu e Tares
Calcolatrice alla mano, fuori i soldi per Imu e Tasi

ROMA – Scadrà il prossimo martedì 16 dicembre il termine per il pagamento delle imposte comunali sugli immobili (Imu e Tasi) ed anche in questa sede i contribuenti sono chiamati ad affrontare inutili complicazioni. Infatti la sovrapposizione mal riuscita tra le due normative ha generato una sostanziale confusione, che speriamo venga sostanzialmente rivista nella nuova imposta locale che nel 2015 dovrebbe sostituire almeno la Tasi.

Ma per il 2014 la situazione si presenta caotica. Le normative dei due tributi sono spesso in contrasto, e nel caso della Tasi occorre distinguere in ogni delibera quanto riguarda il soggetto possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) e quanto di competenza del detentore (che utilizza l’immobile, per contratto di affitto o altra causa).

Per chi non avesse già provveduto a fare il calcolo di quanto dovuto, sarà necessaria la lettura attenta delle delibere comunali. E’ il caso, comunque, di evidenziare alcuni casi particolari, cui prestare grande attenzione per evitare i probabili errori :

ABITAZIONE PRINCIPALE: per la Imu questa tipologia di immobile è esente, salvo che si tratti di immobile di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). Nella Tasi è invece imponibile, salvo specifici casi deliberati dai singoli comuni (ad esempio per le abitazioni di anziani ricoverati in case di riposo).

CONIUGI NON SEPARATI RESIDENTI IN IMMOBILI DIVERSI: se i coniugi, non separati, risiedono in immobili diversi, occorre distinguere 2 casi. Se si tratta dello stesso comune, solo uno dei 2 immobili, a scelta dal possessore, sarà esente da Imu, mentre entrambi gli immobili saranno ovviamente soggetti a Tasi. Nel caso di comuni diversi, entrambe le unità saranno invece esentate da Imu e soggette solo a Tasi.

EX CASA CONIUGALE DEI CONIUGI SEPARATI ASSEGNATA CON DIRITTO DI ABITAZIONE : viene normalmente considerata esente da Imu (tranne se immobile di lusso), anche se il possessore non vi risiede.

FABBRICATI RURALI: sono esenti da Imu ma pagano la Tasi (anche se con una aliquota ridotta, che non potrà superare l’ 1 x mille).

TASI A CARICO DELL’INQUILINO (o detentore per altra causa): è data facoltà ai Comuni di mettere a carico dell’inquilino una quota della Tasi variabile dal 10 al 30% della imposta, lasciando il resto al proprietario. La maggior parte dei comuni non ha utilizzato questa opzione, lasciando la Tasi a carico dei possessori. Ma per i comuni che non hanno deliberato tale aliquota viene fissata dalla legge nel 10 % della imposta.

COMODATO AI FIGLI (o genitori , ovvero parenti in linea retta): la esenzione è ancora possibile da parte dei comuni, ma viene per il 2014 condizionata da pesanti vincoli (solo i primi 500 euro di rendita possono essere esentati e solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con reddito Isee non superiore ai 15.000 euro).

ABITAZIONI DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (iscritti all’Aire): per il 2014 pagano sia Imu che Tasi. Solo per le abitazioni di Forze armate e personale di Polizia di Stato, all’estero per ragioni di servizio, resta la esenzione Imu. Per il 2014 è stata soppressa la facoltà dei comuni di assimilare gli immobili dei residenti all’estero alle abitazioni principali dei residenti. La nuova legge prevede un regime agevolato senza delibere comunali, ma con decorrenza 2015.

TERRENI AGRICOLI MONTANI: resta la esenzione totale dalla Imu. E’ stata infatti rinviata, sotto un coro di critiche, la efficacia del decreto retroattivo che aboliva tale esenzione, introducendo il criterio delle fasce di altezza dei comuni per determinare il pagamento della Imu. Se ne riparlerà per il 2015. (1)

AREE FABBRICABILI: il calcolo usa in questo caso come base imponibile il valore venale in commercio, facendo eccezione al principio generale della rendita catastale rivalutata.

IMPORTO MINIMO DA VERSARE: la legge prevede 12 euro, per qualunque imposta, ma purtroppo è stata lasciata facoltà ai comuni di modificare per Imu e Tasi anche questo dato, sia in aumento che in diminuzione. Occorre quindi verificare se sia specificato nelle delibere.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO IMPOSTE PER COMUNI ALLUVIONATI: anche per Imu e Tasi vale il decreto di rinvio delle imposte (vedi lista Comuni della Toscana).

Cerca qui il tuo comune e la delibera con l’imposta da pagare

(1)Il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 ha deciso l’applicazione della Imu sui terreni agricoli dal 26 gennaio 2015. Leggi qui

13/12/2014 – Imu sui terreni agricoli: si paga entro il 26 gennaio. Ecco l’elenco dei comuni della Toscana interessati



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