Tasse: le cartelle pazze di Equitalia si possono sospendere. Ecco dove cliccare
Avete ricevuto una cartella pazza di Equitalia? Oggi sospenderla è più facile: l’operazione può essere eseguita anche online dal proprio pc di casa, saltando code allo sportello dell’ente di riscossione o alla posta.
CHIEDERE ONLINE LA SOSPENSIONE : Basta collegarsi alla pagina dedicata alle “Sospensioni online” nel sito di Equitalia e compilare il form, entro entro 90 giorni dal ricevimento della cartella. Per farlo occorre avere sottomano:
– la cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole chiedere la sospensione;
– la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, ecc);
– un documento di identità.
Sulla pagina un’avvertenza consiglia di non inserire un indirizzo di posta elettronica certificata o accertarsi che il proprio gestore non abbia parametri restrittivi di invio/ricezione solo verso/da mail pec.
IN QUALI CASI:
Le condizioni sono previste dall’art. 1 comma 538 della Legge n. 228/2012, e sono:
– prescrizione o decadenza del credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
– provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore;
– sospensione amministrativa concessa dall’Ente creditore;
– sospensione giudiziale o sentenza di annullamento (in tutto o in parte) della pretesa dell’Ente creditore emessa in un giudizio cui non ha preso parte l’Agente della riscossione;
– pagamento a favore dell’Ente creditore effettuato prima della formazione del relativo ruolo;
– qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito
Ad esempio, se si riceve una cartella per una multa non pagata al Comune e invece si è in possesso della ricevuta del pagamento della multa, la richiesta del Comune è palesemente errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella di Equitalia. In questo caso è possibile fare ricorso al giudice o andare al Comune per chiedere l’annullamento del debito. Tuttavia Equitalia andrebbe avanti con le procedure di riscossione perché non sarebbe a conoscenza dell’errore. Se invece si chiede a Equitalia la sospensione, le procedure sarebbero immediatamente interrotte in attesa che il Comune corregga l’errore.
I TEMPI: La richiesta di sospensione (da inoltrare entro 90 giorni dal ricevimento della cartella) fa sì che la società di esattoria adotti le misure necessarie perché l’ente creditore (Inps, Comuni, Agenzia delle Entrate, ecc.) verifichi la situazione. Se dopo 220 giorni dall’invio delle richiesta l’ente non dà alcuna risposta, il debito si considera annullato e non dovrà essere pagato. Al contrario, se l’invio dei documenti non risulta idoneo, l’ente comunica a Equitalia di riprendere la sua attività di riscossione.