Lavoro: cuneo fiscale e sgravi, cosa cambia per imprese e dipendenti
Fra i cambiamenti più rilevanti in atto nel mondo del diritto del lavoro ci sono sicuramente quelli introdotti dalla legge di Stabilità 2015, in particolare per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato. Per questo tipo di posizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 (ad eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, e del settore agricolo) sono previsti sgravi contributivi per i datori di lavoro.
ESONERO – A questi ultimi, infatti, è riconosciuto l’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).
L’esonero è escluso nei seguenti casi:
• per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato;
• per lavoratori in relazione ai quali il beneficio sia già stato usufruito;
• per assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (incluse le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore legge n. 190/2014.
È importante inoltre ricordare che la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
BENEFICI – A tale misura fa da contraltare la soppressione dei benefici, ex lege 407/1990, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale.