Giustizia: se il fatto è tenue, i furti non saranno più punibili. Come altri reati: compresi quelli sugli animali
In uno dei prossimi Consigli dei ministri dovrebbe approdare, per l`approvazione definitiva, il decreto legislativo che introduce nel Codice penale una nuova causa di non punibilità la tenuità del fatto. Vengono esclusi dalla punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione, a due condizioni: quando l’offesa è di scarsa gravità e quando la condotta non è abituale. L’elenco dei reati che possono essere ricompresi è molto lungo ed eterogeneo. Si va dai piccoli furti ai falsi giuramenti, dai reati contro la giustizia agli illeciti contro la persona, per i quali sarà decisiva la tenuità del fatto valutata dal giudice. L’obiettivo è quello di evitare che approdino in giudizio procedimenti per reati ritenuti, dalla stessa autorità giudiziaria, di scarsa offensività.
TETTO – Il tetto della pena stabilito è di 5 anni nel massimo, ma restano fuori tutti gli indagati – e i fatti – giudicati in sostanza socialmente pericolosi. Il testo finale prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili oppure con crudeltà, ha approfittato delle condizioni della vittima, soprattutto se minore, della limitata capacità di difendersi. Il reato poi non può essere archiviato quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso delitti dello stesso tipo.
PROCEDIMENTO – Il procedimento inizia con la richiesta del pubblico ministero che chiede al giudice l’archiviazione, ma informa, nello stesso tempo sia l’indagato sia la persona offesa, chiarendo loro che entro 10 giorni potranno presentare opposizione nella quale andranno indicate le ragioni del dissenso. Il giudice, se non ritiene inammissibile l’opposizione, procede in contraddittorio e, dopo avere sentite le parti, se accoglie la domanda di archiviazione decide con ordinanza. Altrimenti, in mancanza di opposizione oppure quando questa è ritenuta inammissibile, procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nel caso, invece, in cui il giudice non accolga la richiesta allora restituisce gli atti al pubblico ministero.
REATI – L’elenco spazia dai reati contro la pubblica amministrazione a quelli contro il mercato, dall’ambito societario a quello tributario, dai reati contro la giustizia agli illeciti contro la persona. Ambiti diversi dove non sempre sembra semplice valutare la tenuità del fatto. Ad esempio l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (la “giustizia fai da te”, molto utilizzata nei rapporti di vicinato e/o in quelli creditori) «con violenza alle persone» è, in astratto, un’ipotesi non più punibile: il giudice dovrà valutare forse allora il “grado di violenza” applicata? Oppure quale sarà il metro di valutazione quando un’istigazione a delinquere è «tenue», visto che, riteniamo, non si possa valutare tale, ad esempio,un’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Anche nel corso di un processo – civile, penale, tributario – saranno in astratto non punibili i falsi giuramenti, le false informazioni al pm,il patrocinio infedele, ammesso che i giudici ravvisino la bassa offensività di simili tentativi di deviare la giustizia. Infine è compreso un set di reati che spesso occupano le cronache, dai piccoli furti all’omissione di soccorso, al maltrattamento (e uccisione) di animali, dove la sensibilità sociale sembra divergere da quella del legislatore.