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Enti locali e mobilità: secondo la Corte dei Conti vale solo per il personale di città metropolitane e province

Corte conti Roma
Corte conti Roma

ROMA – La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con la delibera n. 19 depositata il 16 giugno 2015, ha affrontato alcune questioni di massima deferite da diverse Sezioni regionali, in merito alle problematiche interpretative poste dall’applicazione dell’art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2015).
Di seguito, in sintesi, le indicazioni fornite dalla Corte:
– fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario, senza alcuna limitazione geografica, è preclusa per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter del decreto legge n. 101/2013;
– nei medesimi termini temporali agli Enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario di Città metropolitane e province. Tale indicazione è in linea con quanto precisato nella Circolare interministeriale n. 1/2015 . Sul punto appare utile evidenziare come il Dipartimento per la Funzione Pubblica abbia ulteriormente chiarito, con la nota n. 20506 del 27 marzo 2015 che rimane comunque consentita la mobilità per interscambio o compensazione tra enti anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti aventi corrispondente profilo professionale, fermo il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;
– nel caso in cui gli Enti debbano coprire posti in organico rispetto ai quali sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, direttamente funzionale alla necessità di garantire i servizi essenziali, constatata l’assenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, potranno essere attivate le ordinarie modalità di reclutamento, anche attraverso l’esperimento di procedure di mobilità volontaria;
– le quote di turn-over destinabili all’assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti sono quelle ordinariamente previste dalla normativa vigente, commisurate alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (60% per il 2015, 80% per il 2016), le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle richiamate percentuali sono utilizzabili esclusivamente alle assunzioni per ricollocazione;
– ai fini dell’applicazione delle disposizioni derogatorie contenute nel predetto comma 424 vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia di appartenenza dell’Ente che deve procedere ad assunzioni. Sul punto la già citata circolare 1/2015 stabilisce che il decreto destinato a disciplinare i criteri per la mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 423 della legge di stabilità, definirà anche l’ambito territoriale entro cui avverranno i processi di mobilità;
– l’ulteriore parametro regolatorio, previsto dal comma 424 della legge di stabilità , relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto previsto dal comma 447 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, può intendersi esteso anche all’analoga disposizione prevista per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno dal successivo comma 562.

Questa precisazione è utile a dissipare qualche dubbio, ma non risolve il problema più generale della mobilità e del riassorbimento del personale eccedente. Stato e Regioni sono ancora in arretrato nei loro adempimenti, il personale delle province è in mobilitazione permanente perché ha la fondata impressione che per il Governo la concreta attuazione della riforma degli enti territoriali costituisca l’ultima preoccupazione. Il rottamatore ha ben altri pensieri che gli frullano in mente.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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