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Senato: i nove punti della riforma. Non solo elezione diretta

Aula senato
Aula senato

La riforma del Senato approda in modo burrascoso in Aula dopo che il Governo ha deciso di saltare il passaggio in Commissione, dove non avrebbe avuto la maggioranza e di approdare subito alla discussione a seguito di una contestata riunione dei capigruppo. Lega, M5S e Forza Italia hanno protestato per questo comportamento dell’esecutivo. Ma tant’è, siamo arrivati alla resa dei conti con un Pd spaccato, le opposizioni schierate in teoria contro il provvedimento, ma Renzi spera nel soccorso di alcuni esponenti verdiniani,di una parte di Ncd che alla fine facciano pendere la bilancia a suo favore e tar passare questo fondamentale provvedimenti che rischia, se bocciato, di mettere in crisi addirittura il governo. Tutti conoscono la materia del contendere, ossia l’art. 2 che prevede senatori non eletti direttamente dal popolo, come vorrebbe la minoranza Dem, Forza Italia e Lega. Ma quali gli altri principi cardine di quest’importante riforma?

Vediamoli insieme. Innanzitutto, dopo quasi 70 anni, c’è il superamento del bicameralismo perfetto con l`istituzione del Senato delle Autonomie eletto in secondo grado dai Consigli regionali; inoltre si prevedono anche l’abolizione del Cnel e delle province, la riscrittura del Titolo V con il ritorno allo Stato di alcune importanti competenze quali reti, infrastrutture, energia, comunicazione e professioni. Il testo arriva ora alla terza lettura in Senato (è stato vutato una prima volta dal Senato nell`agosto del 2014 e una seconda volta dalla Camera nel marzo scorso con alcune modifiche che hanno limitato le competenze del nuovo Senato).

Si possono riassumere nove punti fondamentali:

POTERI DEL SENATO: Il nuovo senato rappresenta le istituzioni territoriali e concorre a svolgere funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, tra questi ultimi e l’Unione europea. Non voterà più la fiducia al governo che resterà competenza esclusiva della Camera dei deputati. Restano alla sola Camera le competenze di legiferare sulla maggior parte delle materie ordinarie e di esercitare le «funzioni di indirizzo politico».

COMPOSIZIONE: L’elezione dei componenti non sarà più diretta, ma di «secondo grado». Si passerà a un Senato di 100 mebri (invece di 315). Consigli regionali e province autonome di Trento e di Bolzano eleggono 74 senatori fra i propri componenti e 21 senatori tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi all`intemo delle varie Regioni è effettuata in base alla popolazione (ma nessuna Regione può avere meno di un senatore e ciascuna delle province autonome di Trento e di Balzano ne ha 2).

NOMINE PRESIDENZIALI – Il Capo dello Stato può nominare senatori cinque cittadini che hanno «illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario», ma cessa lo scandalo dei senatori a vita perché dureranno in carica 7 anni e non potranno essere rinominati. Come senatori a vita restano solo gli ex presidenti della Repubblica, salvo rinuncia.

LE INDENNITA – I futuri senatori non godranno di un’indennità propria, in quanto svolgeranno contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale (o di sindaco) percependo solo quell’indennità.

LEGGI – Con la fine del bicameralismo perfetto la funzione legislativa viene esercitata anche dal senato solo per alcune materie ben definite: leggi di modifica costituzionale, tutela delle minoranza linguistiche, referendum popolari. Per tutte le altre materie provvede solo la Camera, che deve comunque trasmettere ogni testo approvato al Senato il quale, entro 10 giorni, può disporre di riesaminarlo su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Nei 30 giorni successivi può deliberare proposte di modofica sulle quali però spetta alla Camera pronunciarsi in via definitiva. Il Senato ha un potere maggiore per le leggi che riguardano Regioni ed Enti locali: in questi casi la Camera può non conformarsi alle modifiche del Senato votate a maggioranza assoluta solo pronunciandosi nella votazione finale a sua volta con maggioranza assoluta.

COSTI DELLA POLITICA – Si prevede l’abolizione del Cnel e delle province (la parola viene cancellata dalla Costituzione), che nel frattempo sono già diventate o città metropolitane o enti di area vasta.

NUOVO TITOLO V – Torna la «supremazia» dello Stato e vengono abolite le materie concorrenti, che tante controversie fra Stato e regioni hanno sollevato dal 2001 a oggi. Il nuovo articolo 117 conferma il ritorno allo Stato di un nucleo di materie considerate fondamentali per la tenuta e lo sviluppo del Paese: reti, infrastrutture, energia, comunicazione e professioni. Precisando al tempo stesso quali funzioni saranno di competenza esclusiva delle Regioni, senza limitarsi ad affidare ai governatori tutto il resto come fa il 117 attualmente in vigore. Viene inserita poi la clausola di supremazia che il livello centrale può invocare intervenendo in ambiti che non sono di sua competenza «quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell`interesse nazionale». Proprio quell’esigenza che era stata eliminata dalla scellerata riforma del 2001.

CAPO DELLO STATO – II capo dello Stato sarà eletto, come ora, in seduta comune da deputati e senatori. Ma per evitare che la Camera, che resta di 630 membri, monopolizzi la scelta, è stato aumentato il quorum. Mentre oggi è prevista la maggioranza assoluta dei componenti dalla quarta votazione, la riforma prevede dal quarto scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei componenti e dal settimo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei votanti .

CONSULTA – La Corte costituzionale dovrà esprimere il giudizio preventivo sulle leggi elettorali.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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