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Infortuni sul lavoro: che cosa copre l’assicurazione. Le regole ribadite dalla Corte di Cassazione

Corte di Cassazione
magistrati di Cassazione

ROMA – Incidenti risarciti dall’Inail avvenuti durante il tragitto casa-lavoro (o viceversa): una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (23 giugno – 7 settembre 2015, n. 17685) ha fatto il punto della situazione e spiega quando è possibile chiedere il risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine .

INFORTUNIO – Si definisce infortunio in itinere quello capitato al lavoratore:
– durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
– oppure durante il “normale percorso” che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
– oppure durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale. Vediamo di seguito come comportarsi in caso di infortunio.

PERCORSO – Il “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello “più breve e diretto”. Per cui gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti. Eccezionalmente è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (si pensi al traffico, ai lavori in corso in una strada, ecc.).

RISARCIMENTO – Il risarcimento scatta anche se il lavoratore ha utilizzato la propria auto privata a condizione che tale scelta sia necessitata: si pensi al caso in cui la zona ove vi è il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con questi ultimi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso.
Secondo alcune pronunce della Cassazione, è consentito utilizzare il mezzo privato quando mancano mezzi pubblici, oppure esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, o sono eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.

CORTE – La Suprema Corte ha inoltre chiarito che non tutti i tipi di sinistri possono essere risarciti, ma solo quelli che dipendono da vicende collegabili in via diretta con il lavoro. Pertanto, tanto per fare un esempio, se il lavoratore viene aggredito da qualcuno che ce l’ha con lui per motivi personali non c’è alcun collegamento tra l’infortunio e il lavoro e, pertanto, nessun risarcimento è dovuto. Stesso discorso per la donna che venga molestata da uno stalker.

PRESUPPOSTI – I presupposti per l’infortunio in itinere restano infatti la causa violenta ¬e l’occasione di lavoro.
Pertanto, l’infortunio è indennizzabile soltanto quando la causa violenta inerisce comunque all’attività di servizio o è almeno occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro. Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso degli eredi di una donna accoltellata dal convivente lungo il tragitto casa-lavoro in orario vicino all’inizio del servizio: in questo caso il lavoratore corre un rischio che è del tutto scollegato dall’adempimento dell’obbligazione lavorativa e si trova esposto a un pericolo individuale che lo segue ovunque, indipendentemente dal fatto che si rechi o meno al lavoro.
Insomma, per dare luogo al risarcimento, il collegamento con l’occasione di lavoro non deve essere marginale, e basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo.Sono esclusi gli infortuni direttamente causati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci; dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida; dalla violazione del codice della strada da parte del conducente.

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