Multe: il pagamento con home banking vale dalla data in cui l’Ente lo riceve
ROMA – Multe con horne banking vale la data di accredito : nella definizione dei verbali per le violazioni del codice della strada, qualora il trasgressore si avvalga dell`home banking o altri analoghi strumenti elettronici, il pagamento della sanzione pecuniaria si intende eseguito alla data di accredito dell`importo sul conto dell`ente cui appartiene l`organo accertatore.
INTERNO – L`importante chiarimento è stato fornito dal ministero dell`interno con la circolare prot. n. 300/A/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016. Ai sensi dell`art. 201 del codice della strada il trasgressore, nei casi consentiti, può pagare la sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. L`importo è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni. Il trasgressore può corrispondere la somma presso l`ufficio dal quale dipende l`agente accertatore oppure mediante versamento sul conto corrente postale o bancario oppure per mezzo di strumenti di pagamento elettronico.
DATA – La corretta individuazione della data di avvenuto pagamento assume grande importanza nella definizione del procedimento sanzionatorio. Infatti, l`art. 206 del codice della strada dispone che, se il pagamento non è avvenuto nei termini, si procede alla riscossione coattiva con la formazione dei ruoli. Il problema si poneva per i pagamenti effettuati tramite l`home banking, che prevedono l`intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d`Italia a prestare attività di pagamento, e, in generale, per tutte le tipologie di accreditamento che variano in funzione della data e dell`ora in cui è stato impartito l`ordine al prestatore di servizi.
CHIARIMENTO – Il chiarimento ufficiale del ministero dell`interno, che ha acquisto al riguardo il parere del ministero dell`economia e delle finanze, ha dunque fatto chiarezza: mentre i pagamenti in contanti o tramite conto corrente postale si intendono eseguiti nella stessa data in cui è stato effettuato il versamento, i pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario o altri strumenti elettronici si intendono eseguiti, con effetto liberatorio per il debitore, nella data di accredito dell`importo sul conto dell`organo accertatore.