Pensioni, legge Fornero: ecco chi può sfuggire alla tagliola e accedere al pensionamento anticipato
La riforma delle Pensioni Monti-Fornero del 2012 prevede delle (rare) eccezioni fra cui, in particolare, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato. Si tratta di una deroga stabilita dalla vecchia Legge Amato, considerata dall’Inps sempre applicabile, grazie alla quale è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
DEROGA – La deroga, poco conosciuta, riguarda i soli dipendenti iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria) o a fondi sostitutivi della medesima, ma non riguarda i lavoratori pubblici, in quanto l’Inpdap ne ha espressamente escluso l’applicabilità per i propri iscritti. La disposizione stabilisce che, qualora un dipendente possa far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa ed almeno 15 anni di contributi, qualora abbia lavorato, per almeno 10 anni, per periodi inferiori all’anno intero, potrà accedere al pensionamento di vecchiaia.
REQUISITI – Ecco nel dettaglio tutti i requisiti per poter fruire del beneficio.
– Innanzitutto, l’eccezione è fruibile per i soli dipendenti del settore privato, poiché l’Inpdap ha escluso i dipendenti pubblici esplicitamente.
– È poi, necessario, per rientrare nell’ipotesi, aver accumulato 780 settimane di contributi effettivi da lavoro dipendente (accantonati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria o presso fondi sostitutivi), pari, appunto, a 15 anni.
– Oltre alla contribuzione effettiva, è necessario possedere, comunque, un’anzianità contributiva di 25 anni.
CONTRIBUZIONE – I due requisiti non vanno confusi: mentre la contribuzione effettiva corrisponde alle settimane di contributi versati (nel nostro caso, contano solo quelli da lavoro dipendente effettivamente accreditati), l’anzianità contributiva, o, più precisamente, assicurativa, decorre dal versamento del primo contributo previdenziale, a qualunque gestione effettuato (ad esempio, alla gestione commercianti), anche presso un Paese estero che abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale.
ESEMPIO – Un esempio chiarificatore: se Tizio ha lavorato, come impiegato presso un’azienda privata, alla data del 31.12.2014, soltanto dal 01.01.1973 al 31.12.1975, egli possiede 3 anni di contribuzione, ma, alla stessa data, vanta 42 anni di anzianità assicurativa, poiché son passati 42 anni dal versamento del primo contributo. Poniamo che lo stesso soggetto, oltre ai 3 anni come impiegato, possieda 20 anni di contributi versati alla gestione commercianti , in quanto lavoratore autonomo: tali versamenti non rileveranno ai fini del conteggio dei 15 anni di contribuzione effettiva per fruire dell’agevolazione, in quanto non accreditati presso l’AGO o presso i fondi sostitutivi della stessa.
ANNUALITÀ – Ultimo requisito per accedere all’agevolazione è possedere almeno 10 anni non lavorati per intero, sempre in qualità di dipendente, nel settore privato. Il requisito dell’annualità non lavorata interamente, però, non va confuso con la presenza, all’interno dello stesso anno, di meno di 52 settimane accreditate. Per spiegarci meglio, se Tizia ha lavorato come colf per l’intero 2012, ma non risultano, nell’estratto conto, accreditate tutte le 52 settimane, poiché è stato utilizzato un contratto part-time inferiore alle 24 ore, il 2012 sarà comunque considerato lavorato interamente, a prescindere dagli accrediti contributivi. Se, invece, Caio, nell’estratto conto del 2012, possiede 52 settimane di contributi, ma di questi 52 accrediti, 42 derivano da lavoro dipendente, mentre 10 sono contribuzione da disoccupazione, il 2012 non è considerato lavorato per intero, nonostante risultino, nero su bianco, tutte le settimane dell’annualità.