Skip to main content

Pensioni: anche il tribunale di Brescia, dopo quello di Palermo, rimanda alla Corte costituzionale il decreto di Renzi

renzi boeri

BRESCIA – Dopo Palermo anche la sezione lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto, con ordinanza, il ricorso di un ex dirigente bancario iscritto all’Associazione sindacale DIRCredito contro l’Inps e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del dl 65/2015 (convertito con la legge 109/2015) che non ha applicato integralmente la sentenza 70/2015 della Consulta. Questa sentenza, come noto, aveva abrogato la legge Monti/Fornero che sancisce il blocco della perequazione per gli anni 2012/2013.

RENZI – Il dl 65 del Governo Renzi ha escluso integralmente dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. “Il decreto legge n. 65\15 e la successiva legge di conversione hanno violato il giudicato costituzionale in quanto hanno, di fatto, riproposto il blocco della rivalutazione per il 2012\2013 già dichiarato incostituzionale semplicemente alzando la soglia e, nel caso concreto, facendo venir meno per il ricorrente il diritto appena riconosciutogli dalla Corte Costituzionale stessa”.

BRESCIA – La sezione lavoro del Tribunale di Brescia (giudice monocratico Mariarosa Pipponzi) con ordinanza dell’8 febbraio, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come novellato dall’art. l del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2015 n. 109 nella parte in cui prevede che “la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativo agli anni 2012 e 2013 … omissis… non è riconosciuta per il trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi”, ecc…

DIRCREDITO – Questo giudizio si riferisce a una delle tre cause pilota patrocinate da DirCredito, che si è assunto l’integrale onere delle spese legali in luogo dei soci promotori e che è intervenuto in tutti i tre giudizi a sostegno delle tesi propugnate dai ricorrenti, in nome dei propri associati pensionati – al fine di far dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei reiterati blocchi, totali o parziali, passati e presenti, delle perequazioni delle pensioni. DirCredito ha così raggiunto lo scopo che si era prefisso, una nuova pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla questione della rivalutazioni delle pensioni di qualunque importo, rispettando il principio della corrispettività tra versato e ricevuto e, quindi, verso quei pensionati che durante una lunga vita lavorativa in ruoli di responsabilità, svolta con elevata professionalità e per questo più o meno ben retribuita, hanno tanto versato per ricevere la pensione che, ricordiamocelo, costituisce una forma di salario differito. L’assegno che, inizialmente, pur essendo proporzionale in misura decrescente ai contributi versati per tenere conto del principio della solidarietà poteva essere ritenuto adeguato, con il passare degli anni si è ridotto, in potere d’acquisto, sempre di più per via del blocco, totale o parziale, della perequazione.

ORDINANZA – L’ordinanza, dopo aver riportato ampi stralci della sentenza 70/2015 della Consulta, rileva che attualmente le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo INPS sono integralmente escluse dalla perequazione per il biennio 2012 e 2013 ed, inoltre, sui trattamenti nuovamente non perequati si innesta la disciplina della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 per il triennio successivo 2014-2016 che ha previsto il blocco di perequazione per l’anno 2014 sulla parte di pensione superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo INPS e lasciando la perequazione del 40% sull’importo inferiore ( ma non sul trattamento complessivo bensì solo fino a sei volte l’importo del trattamento minimo, nulla essendo previsto per l’eccedenza ) e ciò senza che il legislatore abbia ben specificato le esigenze finanziarie a fronte delle quali si impone tale sacrificio ai soggetti incisi né la destinazione dei risparmi così ottenuti .

DISPOSITIVO – Così si legge nel testo dell’ordinanza: “Conclusivamente, ad avviso del Tribunale, in relazione alla novella introdotta dalla legge del 2015 ed in relazione alla legge n.147\2013 con riferimento al blocco afferente l’anno 2014 si ritengono violati:

a) il principio di cui all’art. 38 comma 2, Cost., perché’ la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza;

b) il principio di cui all’art. 36 comma 1, Cost., poiché’ la mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa;

c) il principio derivante dal combinato disposto degli artt.36, 38, 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati a cui non viene garantito il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale

DIRITTI VIOLATI – Quindi, dopo quello di Palermo, un altro tribunale ha ritenuto che risultino intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”

Attendiamo quindi altre pronunce dei giudici di diversi tribunali italiani e soprattutto la nuova decisione in proposito della Corte costituzionale. Che, ricordiamolo, deve ancora pronunciarsi anche sulla legittimità dei contributi di solidarietà ancora applicati alle pensioni più alte.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741