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La Corte di Cassazione: chi occupa la scuola e impedisce agli altri di entrare a lezione commette reato

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manifestazione a Firenze: scuole occupate

ROMA – Commettono il reato di violenza privata e interruzione di pubblico servizio gli studenti che impediscono l’ingresso nell’edificio scolastico ai professori e agli altri ragazzi per favorire lo svolgimento di una assemblea autogestita, durante una occupazione temporanea di sole poche ore, lasciando entrare da un portone secondario solo chi è d’accordo con la protesta in corso.

AUTOGESTIONE – Lo sottolinea la Suprema Corte che consiglia agli studenti insoddisfatti della situazione scolastica di ricorrere a forme più soft di contestazione, come la cosiddetta autogestione istituzionale, se vogliono evitare di incappare nelle maglie della giustizia penale azionate da docenti, presidi e genitori stanchi di tollerare azioni di forza sulle quali più volte hanno usato ampia tolleranza. Con la sentenza 7084, la Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso con il quale uno studente di Mestre ha sostenuto che l’occupazione della scuola rientra nel diritto alla libertà di associazione tutelato dall’articolo 18 della Costituzione e che anche gli studenti hanno diritto a scioperare

OCCUPAZIONE – Con questo verdetto emesso dalla Quinta sezione penale, i supremi giudici sottolineano che durante l’occupazione dell’istituto scolastico ‘Giordano Bruno’ di Mestre, al personale docente, amministrativo e agli studenti (che non aderivano alla manifestazione) fu impedito l’accesso, perchè il portone principale della scuola era stato sbarrato e l’accesso era consentito solo attraverso una porta di sicurezza laterale dove, per entrare, si dovevano contrattare le condizioni di ingresso che era stato subordinato all’adesione alla manifestazione.

PICCHETTO – La Cassazione – confermando la sentenza emessa dal Gup del tribunale dei minori di Venezia nel 2014 nei confronti di uno degli studenti ‘picchettatori’ – rileva che i giudici di merito «non hanno affatto negato al giovane imputato la titolarità del diritto di sciopero (diritto peraltro difficilmente riconducibile alle situazioni soggettive ravvisabili in capo allo ‘studente’), di riunione o di manifestazione del pensiero. Ma hanno invece chiaramente affermato, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, – prosegue la Cassazione – che lo stesso esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti».

DIRITTI – Ed è quello che è esattamente avvenuto in questo caso dato che «l’occupazione temporanea della scuola per circa due ore, ha di fatto impedito ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti». Inoltre la Cassazione spiega che le occupazioni selvagge o a ‘singhiozzo’ sono iniziative arbitrarie mentre si poteva dar vita ad una autogestione programmata, con obbligo di preavviso, come aveva indicato il gup, questo per chiarire che l’imputato aveva altri strumenti per impostare un dialogo costruttivo con i compagni di scuola e il corpo docente.

LIBERTÀ – Quanto all’obiezione dello studente che ha detto di aver agito in base all’art. 18 della Costituzione sulla libertà di associazione, facendo presente che le precedenti occupazioni non erano state seguite dalla ‘mano pesante’, la Suprema Corte replica che nessuna norma autorizzava l’imputato ad associarsi con altri studenti nella maniera da lui pretesa e a comprimere il diritto di coloro che volevano partecipare allo svolgimento delle lezioni o a rendere la prestazione lavorativa.

PERMISSIVISMO – Quanto al venir meno del permissivismo, gli ‘ermellini’ condividono quanto scritto dal gup: «lo studente era un soggetto intellettualmente attrezzato, perfettamente in grado di comprendere il carattere antisociale delle sue azioni, per cui era anche in grado di capire che la tolleranza manifestata in precedenti occasioni non rendeva lecita la sua condotta nè poteva essere posta a base di comportamenti indefinitamente protratti nel tempo, specie di fronte alla aperta opposizione della dirigenza dell’Istituto». Il ragazzo, ora maggiorenne, ha ottenuto il perdono giudiziale.

Finalmente una sentenza che rimette un po’ di ordine nell’abusata abitudine degli studenti, soprattutto dei collettivi, di occupare scuole e università. La libertà di manifestare deve essere esercitata entro limiti ben precisi che non comprimano altri diritti, quali quello allo studio di chi non vuole occupare e di chi vuole insegnare. Speriamo che i giudici prendano esempio da questa pronuncia della suprema Corte e intervengano con energia per stroncare fin dall’inizio la prassi prepotente di molti gruppi di studenti, che solitamente si autodefiniscono democratici e progressisti, i quali pretendono di agire a modo loro e di condizionare pesantemente il comportamento anche di chi dissente. Ci sono stati e ci sono ancora svariati casi anche a Firenze, in merito ai quali auspichiamo un deciso intervento delle forze dell’ordine e della magistratura.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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