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Auto blu, il voto della Camera: in carcere chi la usa per andare in ufficio

auto blu

L’aula della Camera ha approvato la proposta di legge che prevede norme più stringenti per l’uso delle auto blu. I sì al testo, che passa all’esame del Senato, sono stati 387, 19 gli astenuti, nessun contrario. Tutti i gruppi hanno annunciato il voto favorevole, ad eccezione di Forza Italia che ha annunciato un voto di astensione. Il testo approvato dall’aula di Montecitorio, nato da una proposta di legge di Giorgio Sorial (M5s) poi modificato in commissione Affari Costituzionali con l’approvazione di un pacchetto di emendamenti del Pd, passa all’esame del Senato.

Queste le norme principali, molte delle quali già introdotte dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 25 settembre 2014:

DIVIETO DI ACQUISTO AUTOVETTURE – Le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture fino al 31 dicembre 2017, anziché 31 dicembre 2015, come previsto dall’ultima legge di stabilità.

VIETATE TRA CASA E LAVORO, SI RISCHIA IL CARCERE – L’uso delle autovetture di servizio a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della P.a. inclusa la Banca d’Italia, la Consob e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. Il rischio, in caso di violazione di questa regola, è il reato di peculato d’uso punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Tale divieto in realtà era già stato introdotto con il Dpcm del 25 settembre 2014: la legge approvata alla Camera lo estende anche a Bankitalia, Consob e Ivass.

REGIONI – Le modalità di uso delle autovetture di servizio, la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista non inferiore al 25 per cento rispetto a quelle disponibili alla data del 31 dicembre 2015 e la determinazione del limite massimo di auto di cui può disporre ciascuna amministrazione costituiscono per le Regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica alle quali tali enti adeguano i propri ordinamenti.

CENSIMENTO AUTO DI SERVIZIO – Le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali comunicano, ogni anno entro il 31 dicembre, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e pubblicano sui propri siti istituzionali il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro 30 giorni dalla data in vigore della legge.

SANZIONI – La mancanza o l’incompletezza della comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 10mila euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione il dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all’Anac le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione.

Ogni dodici mesi, a fini informativi, la Direzione generale per la motorizzazione invia al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato dei dati in suo possesso relativi alle autovetture in dotazione a ciascuna Amministrazione pubblica comprensivo di eventuali acquisti e dismissioni operate dalle singole Amministrazioni.

SOCIETA’ PUBBLICHE E ORGANI COSTITUZIONALI – La stretta sulle auto di servizio si applica anche alle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e alle aziende speciali. Per quanto riguarda gli organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Camera, Senato, Governo, Corte Costituzionale, la magistratura) la legge prevede essi regolino l’uso delle auto si servizio nell’ambito della propria autonomia.

DISMISSIONE – L’articolo 2 del testo disciplina le modalità di dismissione delle autovetture, richiamando il decreto del presidente del Consiglio del 25 settembre 2014, secondo cui ciascuna amministrazione centrale dello Stato può disporre di un numero massimo di 5 autovetture di servizio: per quelle in eccesso è prevista la dismissione a titolo oneroso o la cessione a titolo gratuito ad ONLUS che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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