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Contravvenzioni stradali, divieti di sosta: la Cassazione cancella l’appiglio per i ricorsi facili

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ROMA – Con la sentenza 7709 del 5 febbraio 2016, pubblicata il 19 aprile, la Seconda Sezione della Cassazione, confermando orientamenti precedenti, ha messo un freno al proliferare dei ricorsi contro le contravenzioni stradali basati sull’indicazione dell’autorizzazione sul retro del cartello che imponeva il limite infranto.

Si legge, infatti, nella decisione: «L’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sè l’illegittimità del segnale». Sino a oggi sul Web erano stati pubblicati moltissimi pareri di esperti più o meno qualificati circa la possibilità o meno di poter inoltrare ricorso con speranze di successo. Ora la Cassazione, con un pronunciamento che non lascia adito a dubbi, mette la parola fine a tante speculazioni che hanno fatto la fortuna di diversi studi legali.

Si legge, sempre nella sentenza, non ancora pubblicata sul sito della Cassazione ma già consultabile su alcuni siti specializzati in consulenze: «In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare».

Dunque nessuna scappatoia sarà più possibile, ma siamo sicuri che i ricorsi continueranno a fioccare, sperando forse in un ripensamento dei giudici di Piazza Cavour.

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