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lavoro: #si selfie chi può. La cassazione condanna un operaio per una foto su Facebook

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ROMA – La foto postata sui social può costare davvero cara. La Cassazione ha recentemente stabilito che il lavoratore «non può porre in essere, pena il licenziamento, oltre che comportamenti espressamente vietati dal codice disciplinare, qualsiasi condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con l’obbligo di fedeltà e con l’osservanza dei doveri di diligenza nonché di correttezza e di buona fede. Norme di legge e sentenze ma anche disposizioni di contratti di categoria richiamano il rispetto di tali obblighi essenzialmente connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa e si impongono anche nei comportamenti extralavorativi» (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2550; conforme, Cass. 2 febbraio 2016, n. 1978). In guardia dunque dallo scatto di selfie che, magari inconsapevolmente, possono rivelare metodi e/o strumenti di produzione dell’azienda e violare il codice civile.

A fare il punto il blog di diritto del lavoro soluzionilavoro.wordpress.com che, tra l’altro, ricorda anche una decisione dei giudici milanesi del 2014 (Trib. Milano, ord. del 1° agosto 2014), ma che resta di grande attualità: cioè il caso di un lavoratore licenziato per aver pubblicato, sulla propria bacheca facebook, delle foto che lo ritraevano in compagnia di altri due colleghi e che erano accompagnate da alcune frasi – ritenute dal Giudice offensive e lesive dell’immagine dell’azienda – chiaramente riferite all’ambiente di lavoro e al datore di lavoro. Dalle foto risultava che il lavoratore si era allontanato dalla sua postazione, interrompendo così la prestazione di lavoro durante l’orario prestabilito.Un comportamento giudicato di «particolare gravità poiché è senz’altro vero che le foto non sono state pubblicate sul sito dell’azienda e che le didascalie non recano il nome della società, ma, inserite nella pagina pubblica del ricorrente, esse risultano accessibili a chiunque e, senz’altro, a tutta la cerchia delle conoscenze più o meno strette del lavoratore che sono perfettamente in grado di sapere che l’espressione di discredito è rivolta al datore di lavoro».

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