Migranti: Commissione Ue, nuovo piano di distribuzione e reinsediamento. 10.000 euro per ogni profugo accolto
BRUXELLES – La Commissione Ue propone le nuove modifiche al metodo comunitario di gestione dei migranti, «l’ultimo pezzo della riforma complessiva al sistema comune di asilo», come le ha definite il commissario per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos. Le nuove proposte legislative introducono più obblighi per i migranti beneficiari di accoglienza, e lasciano meno spazio di manovra agli Stati membri, a cui verrà detto cosa fare e come farlo, anche per quanto riguarda lo schema di reinsediamento (resettlement) dei profughi in Europa, con Bruxelles pronta a dare 10mila euro a profugo accolto. Tempi più rapidi per la concessione della protezione internazionale, che verrà garantita solo per lo stretto necessario, e su cui l’Ue indicherà agli Stati membri come agire attraverso regole più stringenti e più europee. L’esecutivo comunitario stabilità piani annuali con cui rendere operativo ed effettivo il meccanismo. «Con oggi tutti gli elementi di riforma sono sul tavolo», ha chiarito il vicepresidente Frans Timmermans. Le nuove regole non si applicano a Regno Unito e Irlanda, Paesi non aderenti all’area Schengen.
DIRETTIVA – La prima novità è la proposta per la sostituzione della direttiva per le procedure con un regolamento. Vuol dire che l’Ue fisserà non solo gli obiettivi, ma stabilirà anche il modo da seguire per arrivarci, togliendo ai governi la possibilità di definire ciascuno le proprie politiche in materia. L’obiettivo di questa mossa è «stabilire un procedura europea pienamente armonizzata» per la protezione internazionale, al fine di «ridurre le differenze» da uno Stato membro all’altro nella gestione delle domande d’asilo, nelle regole e nelle tempistiche. «L’Ue ha bisogno di un sistema di asilo che sia efficiente e protettivo, basato e su regole comuni», ha chiarito Timmermans.
TEMPI – Il team Juncker intende fissare a sei mesi il tempo limite entro cui decidere se concedere o meno i permessi per rimanere su suolo europeo. Possibile l’estensione, una sola volta, di tre mesi in casi eccezionali («pressione sproporzionata sul regime di asilo o a complessità del caso in esame»). Attualmente l’estensione prevista è di nove mesi. Fissati invece periodi che vanno «tra uno e due mesi» per la chiusura delle procedure di rifiuto nei casi di richieste inammissibili o infondate. Una misura, ha ribadito Timmermans, che risponde al principio in base al quale «chi non ha il diritto di ricevere protezione deve essere rimpatriato velocemente». Termini certi introdotti anche per i ricorsi (che vanno da una settimana a un mese) e per le decisioni in fase di primo appello (che vanno da due a sei mesi).
LISTE PAESI SICURI – Via le ventisei liste nazionali di Paesi sicuri, l’insieme della nazioni extra-Ue considerate dove il migrante non rischia discriminazioni, persecuzioni, limitazioni o negazioni dei diritti fondamentali. Si tratta di località i cui cittadini non hanno diritto all’asilo Ue. Attualmente ogni Stato membro dell’area Schengen dispone di un proprio elenco di «safe countries», e la Commissione propone di sostituive un’unica lista europea entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento. L’esecutivo comunitario considera Paesi sicuri Albania, Bosnia-Erzegovina, ex repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. A questi altri «potranno aggiungersene in futuro a seguito di analisi della Commissione».
OBBLIGHI – La Commissione introduce nuovi obblighi di cooperare con le autorità e «conseguenze severe» in caso di loro violazioni per i richiedenti asilo. In particolare le sanzioni per l’abuso del processo, la mancanza di cooperazione e di movimenti secondari, attualmente facoltative, vengono rese obbligatorie. Tali misure comprendono anche il rigetto della domanda come implicitamente ritirato o manifestamente infondata, o l’applicazione della procedura accelerata di rimpatrio.
INTEGRAZIONE – I diritti e gli obblighi delle persone che beneficiano di protezione internazionale in materia di sicurezza e assistenza sociale saranno chiarite nel nuovo regolamento sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, che andrà a sostituire l’attuale direttiva. Anche in questo caso sarà Bruxelles a dire ai governi come agire, togliendo loro la discrezionalità nazionale dell’azione politica. In particolare secondo le idee del team Juncker «l’accesso a determinati tipi di assistenza sociale può essere subordinato alla partecipazione alle misure di integrazione». La proposte di regolamento propone anche l’introduzione del principio della «protezione garantita finché necessario». Si vuole introdurre una revisione obbligatoria dello status di rifugiato per considerare cambiamenti sopraggiunti nel Paese di origine che potrebbero avere effetti sulla persona sul suolo Ue.
REINSEDIAMENTI – Per rendere operativo il piano di reinsediamento nell’Ue dei richiedenti asilo dai campi profughi nei Paesi terzi, la Commissione proporrà piani annuali che prevedranno schemi operativi, previa approvazione del Consiglio. L’esecutivo comunitario fornirà 10mila euro per ogni persona reinsediata, con risorse provenienti dai fondi comunitari, in particolare quello per l’Asilo e l’immigrazione (Amif).