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Pensioni: contributi di solidarietà. Riflessioni sulla sentenza (discutibile) della Consulta e sulle possibili conseguenze

inps

Ho più volte commentato la sentenza n 173/2016 della Consulta che, contrariamente alle aspettative dei ricorrenti e dei pensionati in genere, ha salvato il contributo di solidarietà imposto dal governo Letta sulle pensioni più alte. Il Governo sembrerebbe averne preso atto, tanto che il sottosegretario Nannicini e il ministro Poletti, di fronte alle reiterate richiesta di Boeri d’intervenire nuovamente con i tagli, in nome dell’equità, hanno sostanzialmente mandato a quel paese il bocconiano professore, ribadendo la materiale impossibilità e la possibile iniquità di una simile operazione.

Ma leggendo molti articoli e interventi dedicati all’argomento, mi ha colpito per la sua originalità e rigore scientifico un commento elaborato da Pietro Di Muccio de Quattro, che fa parte del Comitato Scientifico della Società Libera, pubblicato recentemente sul periodico online pensalibero.it. Ritengo opportuno riportarne qui di seguito il testo per la migliore informazione dei nostri lettori:

«Ovviamente ha soddisfatto tutti, dal Governo in giù, fino all’ultimo pensionato, la recentissima sentenza della Corte costituzionale che ha salvato il c.d. contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro (173/2016). Sono tutti contenti della decisione (esclusi, ancora ovviamente, i pochi colpiti) che dà un certo sfogo all’invidia piuttosto che supporto all’affermazione della giustizia. Una premessa è d’obbligo, sebbene ovvia: parlando in generale, la Corte costituzionale italiana, come ogni altra corte costituzionale, giudica delle leggi e perciò non sempre o soltanto in diritto. Non ce ne possiamo aspettare sentenze del tipo “fiat iustitia, ruat coelum”. Poiché la legge è divenuta espressione della politica anziché del diritto, è inevitabile che le sentenze sulle leggi siano verdetti giuridici in senso particolare. La sentenza suddetta, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità delle norme riguardanti il prelievo coattivo sulle pensioni superiori alle ben note soglie, è tuttavia particolare in modo affatto speciale. L’esordio risulta esilarante, ma non volutamente, è da credere.

Avevano eccepito i magistrati che le norme impugnate erano incostituzionali anche perché violavano l’articolo 136 della Costituzione. Infatti, il nuovo prelievo integrava una fattispecie identica a quella prevista da altra norma già dichiarata illegittima nel 2013. La Consulta ha risposto che il prelievo annullato e il prelievo convalidato non sono identici perché il secondo riguardava gli anni 2011-2012 mentre il primo concerne il triennio 2014-2016 “sulla base di differenti presupposti e finalità.” La fattispecie, dice la Consulta, non solo è differente ma neppure è assimilabile ad una proroga surrettizia della norma ritenuta “analoga”, che invece istituì un tributo contrario agli articoli 3 e 53 della Costituzione. “E ciò per il motivo, assorbente, che il contributo, che ne forma oggetto, non riveste la natura d’imposta, attribuitagli dai rimettenti quale presupposto per il sollecitato controllo di compatibilità con il precetto (altrimenti non pertinente) di cui all’articolo 53, in relazione all’articolo 3 Cost.”

La Consulta afferma a riguardo che “il prelievo istituito dalla norma impugnata non è configurabile infatti come tributo, non essendo acquisito dallo Stato, né destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali, anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti d’imposta, lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei cosiddetti esodati.”

La Consulta sa, ovviamente come tutti, che i tributi sono un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un’altra pubblica amministrazione e che si distinguono in imposte, tasse, contributi. Orbene, la Corte costituzionale ha sentenziato, seriamente, che il contributo di solidarietà non è un tributo, benché non sia né volontario né solidale. Con questa sentenza, che rappresenta, essa sì, tanto un tributo allo spirito dei tempi che assoggetta il diritto alla volontà della maggioranza quanto un contributo alla politica congiunturale, la Corte costituzionale ha aperto un varco di cui dovrà pentirsi perché v’irromperanno in futuro correnti inarrestabili da essa stessa.»

In effetti la Corte ha aperto un varco importante cambiando completamente orientamenti rispetto al passato in questa materia. Nonostante la precisazione che trattasi di misura giustificata da esigenze congiunturali non ripetibili, la traccia è ormai aperta, tanto che molti politici o presunti tecnici hanno già cominciato a suggerire al Governo di introdurre una misura lesiva (limitativa) delle cd. pensioni d’oro ricorrendo a uno strumento diverso formalmente da quello utilizzato dal Governo Letta, salvando così le apparenze, ma perpetuando una grave irregolarità e lesione dell’ordinamento, sulla base della giustificazione offerta dalla Consulta.

Ecco, direte che questa volta ho faticato poco a elaborare la mia ennesima lente d’ingrandimento, ma sottoscrivo in pieno le considerazioni e le conclusioni di Di Muccio de Quattro, e le affido alla vostra riflessione. Sicuro che saranno capaci di alimentare il dibattito da tempo aperto sul nostro giornale.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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