Pensioni di reversibilità: l’Inps precisa che per il calcolo si tiene conto solo dei redditi assoggettabili all’Irpef
ROMA – Ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili all’Irpef. Lo chiarisce l’Inps, dopo alcune indiscrezioni di stampa in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità. L’Inps spiega infatti che a un riesame della circolare del 2015 che regola la materia “è stata individuata la presenza di un refuso” e quindi, “diversamente da quanto scritto nel testo”, “non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero”. In ogni caso, assicura l”istituto di previdenza, “le relative procedure informatiche sono corrette rispetto alla normativa vigente e pertanto nessuna ulteriore riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti”.