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Fisco: anche le multe comprese nella rottamazione delle cartelle

Invariate le sanzioni per il divieto di sosta

ROMA – Leggendo più attentamente il decreto fiscale firmato dal Presidente Mattarella si scoprono aspetti meno noti della cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Che riguarderà, fatto non preannunciato, anche l’Iva sui consumi e le multe stradali. Per aderire ci saranno tre mesi di tempo e poi i versamenti potranno essere diluiti in quattro rate fino al marzo 2018. Ma attenzione, per chi non paga o lo fa in ritardo salta la definizione agevolata e si torna alla vecchia cartella. Anche chi sta pagando a rate potrà aderire, ma senza recuperare le sanzioni e gli interessi già versati.

PER L’ IVA SI PAGA L’AGGIO – Il decreto la chiama definizione agevolata. Di fatto sarà possibile pagare le cartelle ricevute sulle imposte e sui contributi cancellando le sanzioni e gli interessi di mora. La norma riguarda tutti i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello sconto anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all”importazione. Rimane da pagare, oltre all’importo dovuto inizialmente, anche l’aggio per il concessionario della riscossione.

LE MULTE STRADALI – Si potranno definire anche le cartelle relative alle multe stradali non pagate. Ma in questo caso non vengono tolte le sanzioni perché le contravvenzioni sono di fatto delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Quindi il beneficio sarà limitato agli interessi oppure sulle maggiorazioni previste in questo caso per il tardato pagamento dalla legge di depenalizzazione del 1981.

ADESIONE IN 3 MESI, POI 4 RATE – Entro 15 giorni Equitalia pubblicherà i moduli per aderire alla rottamazione. Il contribuente potrà aderire entro novanta giorni alla pubblicazione del decreto. Al momento della richiesta potrà scegliere di pagare l”importo dividendolo in quattro rate. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, invece, il concessionari della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito l”importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto.

Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. L’erario conta di incassare 2 miliardi il prossimo anno e 900 milioni quello successivo.

ATTENTI ALLE RATE, O LA ROTTAMAZIONE SALTA – Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano le sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.

PAGAMENTO, ANCHE CON DOMICILIAZIONE IN BANCA – Il versamento della cartella scontata potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.

PER CHI HA PAGATO IN PARTE (CON LE RATE) – Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla definizione agevolata. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.

LA RINUNCIA ALLE LITI – Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.

STOP ALLE GANASCE FISCALI – Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le azioni esecutive del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.

LA ROTTAMAZIONE NON VALE – Per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato (in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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