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Equitalia, rottamazione cartelle: un vademecum utile per domande e pagamento

ROMA – Riprendiamo dal Sole 24 Ore un utilissimo vademecum sulle modalità, i tempi e i moduli da utilizzare per fruire dei benefici previsti dalla rottamazione delle cartelle di Equitalia, per la quale, ricordiamo, il termine delle domande scade il 23 gennaio 2017.

rott11- DOCUMENTI – Chi intende aderire alla definizione agevolata delle cartelle affidate agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 dovrà innanzitutto recuperare le cartelle e gli avvisi che intende rottamare perché nel modulo da compilare per l’adesione è necessario inserire il numero della cartella/avviso. Se la cartella contiene più carichi il contribuente potrà scegliere di sanarne anche solo alcuni, indicando nel modulo il numero identificativo del carico al quale si vuole applicare la definizione agevolata.

rott22 – MODULO – Il modulo per l’adesionealla definizione agevolata delle cartelle (modello DA1) è scaricabile dal sito internet di Equitalia oppure può essere ritirato in una delle sedi territoriali di Equitalia. I contribuenti devono compilarlo e trasmetterlo entro il 23 gennaio 2017 via email/Pec all’indirizzo della Direzione regionale di Equitalia di riferimento. Questi sono gli indirizzi. In alternativa il modello può essere consegnato a mano (dal contribuente o da un suo delegato) in uno sportello di Equitalia.

rott33 – RATE – Nel modello DA1 il contribuente dovrà indicare – oltre agli estremi dei ruoli da rottamare – anche il numero di rate in cui si vuole suddividere il debito. È possibile optare per il pagamento in unica soluzione o per la dilazione in due, tre o quattro rate. Nel caso di rateazione in quattro tranche le prime due rate saranno pari a un terzo e la terza e la quarta pari a un sesto delle somme dovute. Il decreto n. 193 prevede che la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018.

4- COSTO – La procedura permette di pagare solo l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Al momento della presentazione dell’istanza il contribuente può solo stimare il costo: Equitalia ha tempo fino al 24 aprile 2017 per comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute.

5- PAGAMENTO – La oppure le rate possono essere pagate mediante domiciliazione sul conto corrente (da indicare nel modello DA1); oppure mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione dovrà inviare insieme alla comunicazione sull’importo totale da pagare; oppure presso gli sportelli di Equitalia.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

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