Skip to main content
Natale 2025
Admin Ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp Content%2Fuploads%2F2014%2F12%2F10108 Autovelox

Autovelox: La Corte di cassazione indica nuovi casi di annullamento della multa

Autovelox

ROMA – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26441/16 del 20.12.2016 ha fornito nuove importanti indicazioni in merito alle modalità di contestazione delle multe accertate con autovelox. In particolare ha stabilito che se il verbale della polizia è incompleto, perché non cita l’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità su una strada extraurbana senza la presenza della pattuglia, la contravvenzione può essere annullata.

Con questa sentenza dunque la Cassazione afferma un principio sacrosanto: la multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox sulla strada urbana ad alto scorrimento o extra-urbana secondaria è nulla se non contiene gli estremi del decreto prefettizio. Come noto si considera strada a scorrimento quella a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici. Esse devono avere aree per la sosta solo esterne alla carreggiata.

Il sito specializzato laleggepertutti.it osserva che in questo modo la giurisprudenza della Cassazione si allinea alle precedenti sentenze di merito e della stessa Corte secondo cui «la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione». Insomma, come a dire che, una volta redatto il verbale, se questo è generico non può più essere sanato, neanche nel corso della causa davanti al giudice di pace.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741
FirenzepostAMP