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Banche: da oggi c’è l’arbitro per le controversie finanziarie. Presso la Consob, è gratuito

ROMA – Arriva un nuovo strumento, del tutto gratuito, per risolvere le controversie sui prodotti finanziari. Si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), è istituito presso la Consob ed è un organismo collegiale, attivo da lunedì 9 gennaio, a cui potranno essere sottoposte le controversie (fino ad un importo massimo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori.

L’Arbitro, nato sulla scia di una direttiva comunitaria, si propone come alternativa, rapida e a costo zero, alle vie legali. Le decisioni dovranno infatti essere prese entro il termine massimo di sei mesi ed anche gli eventuali rimborsi saranno erogati in tempi ragionevolmente brevi, senza dover sopportare costi di alcun tipo.

A poter presentare ricorso saranno i cosiddetti investitori retail, ossia coloro che non hanno adeguata competenza nell’ambito dei servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario – una banca, una Sim (società di intermediazione mobiliare), una Società di intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste italiane – per acquistare prodotti finanziari. L’invio e la gestione del ricorso sono online sul sito www.acf.consob.it, che sarà operativo appunto dal 9 gennaio.

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze di coloro che hanno minor dimestichezza con gli strumenti informatici, sarà possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo per un periodo di due anni. La procedura consente sia all’investitore sia all’intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando il contraddittorio tra le parti, e si conclude con una decisione dell’Arbitro. Nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell”investitore, il collegio potrà stabilire a carico dell’intermediario l’obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari. La decisione del collegio non è comunque vincolante per l’investitore che può decidere anche in un secondo momento di ricorrere all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui l’intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista invece a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.

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