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Bruxelles: le esenzioni fiscali a favore delle scuole della Chiesa non costituiscono aiuto di Stato. Lo sostiene l’Avvocato generale Ue

BRUXELLES – Importante presa di posizione dell’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue (sostanzialmente il procuratore generale nel nostro ordinamento) che ha sostenuto in giudizio di fronte alla Corte di Lussemburgo la tesi che le esenzioni fiscali a favore delle scuole gestite dalla Chiesa cattolica in Spagna non costituiscono un aiuto di stato illegittimo, ma solo se le attività educative svolte non hanno carattere commerciale. Il caso riguardava una scuola religiosa vicino Madrid, che aveva chiesto il rimborso di un’imposta locale versata per lavori realizzati nell’edificio scolastico. Questo è utilizzato prevalentemente per l’istruzione obbligatoria, ma anche per corsi facoltativi finanziati con rette scolastiche.

Il giudice di Lussemburgo ha concluso che un’esenzione fiscale come quella in vigore in Spagna in base ad accordi precedenti l’ingresso del Paese nell’Ue «non viola il divieto di aiuti di Stato sancito dal diritto dell”Unione, qualora riguardi un edificio scolastico utilizzato dalla Chiesa cattolica per la prestazione di servizi di istruzione nel contesto del suo compito sociale, culturale e educativo. Al contrario, costituirà un aiuto di Stato vietato ove l’edificio in
questione sia utilizzato a fini prettamente commerciali. Quindi solo se i corsi a pagamento costituissero meno del 10% del totale e avessero pertanto carattere assolutamente secondario potrebbe ritenersi che, nel complesso, si tratti di un’attività priva di carattere economico».

Si tratta di un principio interessante: dobbiamo attendere di conoscere che cosa ne penserà la Corte di giustizia Ue, perché un’eventuale decisione che accogliesse la tesi dell’Avvocato generale costituirebbe un indirizzo giurisprudenziale valido evidentemente per tutti i paesi Ue, compresa l’Italia.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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