Cassazione, lavoratore Enel part time a mensa: sanzionato. Mangiano solo i full time
ROMA – Occhio al contratto part time, perché non ha i diritti del tempo pieno. Per esempio, non prevede il servizio mensa. E se uno va a mangiare rischia sanzioni disciplinari. Il tempo ridotto non dà diritto a sedersi tavola. Il pasto è riservato a chi ha l’impiego a tempo pieno perchè per il datore – anche quando ha bilanci miliardari – fornire il cibo è
un costo in più. E, visto che si tratta di una spesa a suo carico, decide lui chi ne può usufruire. Lo sottolinea la
Cassazione nella sentenza 4661 che ha confermato un provvedimento disciplinare – non meglio specificato – nei
confronti di un dipendente dell’Enel in Toscana con contratto part time che faceva un salto a mensa nel quarto d’ora consentito della sua pausa caffè. Insomma, scroccare il pranzo al datore di lavoro, anche quando si tratta di una società che ha chiuso il 2016 con oltre settanta miliardi di euro di ricavi, è un fatto grave sul quale non si può chiudere un occhio.
In particolare, il lavoratore di questa vicenda finita all’attenzione della Cassazione era stato punito per aver
ripetutamente usufruito del servizio mensa durante l’orario di lavoro, pur non prevedendo il contratto, a tempo parziale, pause di lavoro e il godimento del servizio. In primo grado, il giudice aveva annullato la sanzione ritenendola eccessiva per il reato commesso ma, su ricorso dell’Enel, la Corte di Appello di Firenze nel 2011 aveva ripristinato il provvedimento. Ad avviso dei magistrati fiorentini, la sanzione era legittima e proporzionata alla gravità del fatto dal momento che c’era stata scorrettezza nel comportamento del dipendente. il quale contravvenendo a un preciso divieto contrattuale, aveva pacificamente fruito in maniera sistematica di un servizio precluso nel corso dell’orario di lavoro.
Senza successo, il legale del dipendente ha contestato il verdetto d’appello che, secondo la Cassazione si basa su circostanze decisive, connotate da logicità, con riferimento alle argomentazioni in punto di dispendio di spesa correlato alla fruizione del servizio mensa, in relazione al quale il datore di lavoro si è accollato contrattualmente un ulteriore costo esclusivamente per i dipendenti full time. Così il ricorso de lavoratore, un cinquantenne, è stato respinto con tanto di condanna al pagamento di tremila euro di spese per l’udienza davanti agli ermellini.