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Economia: nuove regole per la finanza islamica, si discute in Parlamento

ROMA – Un interessante articolo, pubblicato sul quotidiano il Messaggero, a firma di Giovambattista Palumbo, ci ha ricordato un fatto che non molti conoscono o hanno rilevato. Che invece, nel momento attuale, assume importanza fondamentale. E’ stato recentemente presentato alla Camera il Disegno di legge n. 4453, di iniziativa dei deputati Bernardo, Abrignani, Ciracì, Fragomeli, Fregolent, Fucci, Giampaolo Galli, Gasparini, Rubinato, Schirò e Squeri, con il quale si sono poste interessanti basi per il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica. Il disegno di legge propone in particolare soluzioni e modifiche normative per rendere compatibili con il sistema fiscale italiano istituti tipici della finanza islamica, come quelli di murabaha, ijarah, istisna’a, e sukuk. In questo modo lo Stato avrebbe anche il controllo sulle operazioni.

Il giudizio di compatibilità degli strumenti giuridici ed economici, in base alla legge islamica, si basa del resto su due criteri fondamentali: l’impresa non deve svolgere un’attività contraria alla Shari’a, quali, per esempio, la produzione e commercializzazione di alcolici e di carne suina, la pornografia, il gioco d’azzardo e comunque qualsiasi altra attività moralmente riprovevole; nel caso di imprese che ricorrano anche all’indebitamento sui mercati finanziari convenzionali, queste devono rientrare entro determinati coefficienti di performance, calcolati sul capitale di rischio, al fine di non dover ricorrere ad un eccessivo ricorso al prestito ad interesse.

La presenza degli istituti di finanza islamica si fa del resto sentire sempre più anche nel mondo occidentale. Alcuni istituti finanziari occidentali hanno aperto da tempo rami aziendali che operano secondo la Shari’a (Abn-Amro olandese, Citibank americana, Dresdner tedesca, Unione delle banche svizzere). E già nel 2002 è stato creato l’Islamic International Financial Market (IIFM), al fine di migliorare l’integrazione e il coordinamento degli intermediari islamici a livello globale, favorendo il consolidamento del mercato internazionale degli strumenti finanziari islamici e lo sviluppo di un mercato secondario islamico.

Il problema principale, riguardo al mercato secondario, resta però quello della negoziabilità dei titoli islamici: secondo la legge islamica, infatti, un debito non può essere venduto se non per il suo valore nominale.Per rimediare a tali ostacoli si ricorre allora ai sukuk, che, per assolvere la loro funzione primaria di generare liquidità a breve, in conformità con i principi del diritto islamico, non sono assimilabili a titoli di credito/debito, dovendo invece tendere a “materializzarsi” e ad incorporare una porzione di un diritto su un bene materiale sottostante.

I sukuk sono quindi simili, in sostanza, alle obbligazioni tradizionali garantite da attività, ma invece di basarsi su un tasso di interesse, il ricavo per gli investitori deriva dall’affitto o vendita di attività tangibili che valgono da sottostante, in primis beni immobili. Mentre, dunque, l’obbligazionista “tradizionale” riceve a scadenze predeterminate il pagamento delle cedole, nel caso del sukuk il cliente ha diritto sia ai profitti generati dalle attività che ai ricavi da realizzo degli stessi.

Al pari delle obbligazioni più conosciute, la durata del sukuk è predeterminata, va da tre mesi per quelli simili ai nostri Bot ad un massimo di cinque/dieci anni. E in particolare:

– il Murabahah, un contratto diviso in due parti: il cliente chiede alla banca di acquistare un bene al suo posto, la banca, dopo un certo periodo, chiede al cliente di ricomprare il bene con una maggiorazione di prezzo e a rate.
– l’Istisnah, un contratto di acquisto di beni fatti su commessa e pagato al costruttore in base all’avanzamento lavori.
– l’Ijarah, simile al leasing, per cui la banca compra e affitta i beni al cliente dietro pagamento di un compenso. I termini sono stabiliti in anticipo e il proprietario del bene rimane sempre la banca.

Insomma, la finanza islamica rappresenta senza dubbio un campo giuridico e fiscale molto complesso, con cui però, visto il carattere globale della nostra economia, è ormai necessario confrontarsi, approntando, anche normativamente, i dovuti correttivi e le opportune previsioni. Il punto di partenza deve dunque essere tecnico/giuridico.

Su due problematiche si dovrebbe in particolare focalizzare l’attenzione del legislatore: la neutralità fiscale dei prodotti Sharia compliant e il principio della tutela dei depositi. Anche in vista di tale adeguamento, tuttavia, anche solo come tecnica legislativa, non sembra del tutto opportuno citare direttamente nomi di strutture contrattuali islamiche nel corpo di una norma nazionale. Il legislatore inglese, per esempio, nell’affrontare la questione, ha evitato di citare i nomi dei contratti islamici, definendo delle nozioni generiche e specificando però precise condizioni entro le quali è possibile farvi rientrare i principali contratti islamici. In questo senso, è stato per esempio riconosciuto al canone di un’Ijara immobiliare o di un Musharaka, la stessa deducibilità fiscale degli interessi passivi di un mutuo. Una volta risolti i problemi di carattere fiscale e normativo, anche l’Italia potrà dunque svolgere un ruolo centrale nello sviluppo ed integrazione (e il controllo) della finanza islamica.

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