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Bombe d’acqua: il comune deve risarcire i danni ai cittadini, lo dice la Cassazione

ROMA – I Comuni possono essere chiamati in causa per i danni di una bomba d’acqua improvvisa, un temporale estivo che non lascia scampo, inonda le strade d’acqua, facendo fuoriuscire le fogne, allaga box e abitazioni. La Cassazione ha stabilito, infatti, che il Comune di Terlizzi (Bari) paghi i danni ad un privato per l’allagamento di un deposito invaso da acqua mista a fango fino a un metro e mezzo d”altezza dopo un acquazzone estivo 2002. Sono passati 15 anni ma il cittadino avrà il suo risarcimento.

Secondo la difesa del Comune, i giudici di merito che avevano individuato la responsabilità dell’ente, non aveva considerato il caso fortuito, perché non si era trattato solo di pioggia persistente, ma di un fenomeno brevissimo e di inaudita intensità, una vera e propria bomba d’acqua.

Non così secondo la Cassazione, che ha ricordato che in questi casi c’è la cosiddetta inversione dell’onere della prova: il custode, in questo caso il Comune, deve dimostrare di non aver concorso al danno, anzi di aver agito con diligenza adeguata. Il collegio ricorda che, quanto ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la stessa Suprema Corte ha escluso l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità se il danno trovi origine nell’insufficienza di misure volte ad evitarne l’accadimento, attraverso un sistema di deflusso delle acque. In considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, infatti, si impongono criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore poiché è chiaro che non si possono considerare eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti. Il caso fortuito può essere invocato solo se il custode non sia in colpa: deve dimostrare di aver provveduto alla manutenzione e alla pulizia delle strade e che le piogge sono state così intense che gli allagamenti si sono verificati in ogni caso.

E’ evidente che questo principio si può applicare anche a Firenze e a tutti gli altri Comuni toscani in cui si sono verificati aventi di questo tipo e dunque i cittadini della nostra regione che hanno subito danni possono far causa e rivalersi nei confronti dell’ente inadempiente, che deve dimostrare di avere utilizzato tutte le cautele per evitare il danno.

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