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Fisco: agevolazioni per i lavoratori impatriati valgono dal 1 gennaio 2017

Ministero Economia E Fiananze Roma1
Ministero economia e finanze

ROMA – Il reddito da lavoro autonomo dei lavoratori impatriati è agevolabile a condizione che il trasferimento in Italia avvenga nel periodo d’imposta 2017, mentre non si può applicare il beneficio (che prevede l’abbattimento della base imponibile del 50%), se il ritorno è avvenuto nel 2016. La precisazione è fornita da Luigi Casero, sottosegretario all’Economia, nel corso di un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera, e riguarda le modifiche che la Legge di Bilancio 2017 (comma 150) ha apportato al dlgs 147/2015.

Nel dettaglio, la legge ha introdotto, a partire dall’anno di imposta 2016, un’agevolazione fiscale per i lavoratori che tornano in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero di almeno cinque anni. Per i quattro anni successivi al rimpatrio, la norma prevedeva di tassare solo il 70% del reddito. La legge di Bilancio 2017 ha potenziato il beneficio, portando l’abbattimento dell’imponibile al 50% e lo ha esteso anche ai lavoratori autonomi, precedentemente esclusi.

Applicazione Autonomi
Rispondendo a specifica domanda, Casero ha spiegato che l’estensione agli Autonomi vale solo dal periodo d’imposta 2017, e di conseguenza questi lavoratori nel caso in cui si siano trasferiti in Italia nel 2016 non possono utilizzare l’agevolazione fiscale. L’aticolo 1, comma 151, della legge di Bilancio, ha spiegato il viceministro: «indica espressamente che l’abbattimento dal 70 al 50 per cento del reddito imponibile si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017».
Il successivo comma 159 della Stabilità 2017 specifica che le altre modifiche si applichino per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2017.

Quindi, sembra coerente con il disposto normativo ritenere agevolabile: «il reddito di lavoro autonomo prodotto dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del citato articolo 2 del TUIR a decorrere dal periodo d’imposta 2017, mentre non possono accedervi i soggetti che risultino già fiscalmente residenti in Italia nei precedenti periodi d’imposta».
Quindi, i lavoratori autonomi possono utilizzare l’agevolazione a partire dal periodo d’imposta 2017, ma solo se hanno trasferito la residenza in Italia nel 2017. Se invece il trasferimento è avvenuto nel 2016, non possono applicare il beneficio fiscale a partire dal periodo d’imposta 2017, perché nel 2016 la norma prevedeva l’agevolazione esclusivamente per i lavoratori dipendenti.

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