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Ape volontaria: durata del prestito, polizza di assicurazione, retroattività, rate, estinzione anticipata

ROMA – Ape volontaria, dalla lettura del testo del dpcm, pubblicato da pensionioggi.it, approvato il 4 settembre, ma non ancora apparso in Gazzetta ufficiale, si possono trarre utili elementi di giudizio. Innanzitutto è confermato che la misura si rivolgerà complessivamente ai lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali degli autonomi (artigiani-commercianti e coltivatori diretti) le gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO nonchè presso la gestione separata dell’Inps che abbiano raggiunto il 63° anno e almeno 20 anni di contribuzione e che si trovino a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. Requisiti che dovranno essere certificati dall’Inps al momento della richiesta.

Non potranno chiedere l’Ape volontaria i liberi professionisti che esercitano professioni regolate dall’iscrizione ad un apposito albo (es. avvocati, commercialisti) nè i titolari di un trattamento pensionistico diretto, compresi i titolari di assegno ordinario di invalidità. Dato che il prestito si fonda sull’accesso alla pensione, contestualmente alla domanda di APE, il lavoratore dovrà produrre anche la domanda di pensione di vecchiaia che, una volta perfezionato il contratto di prestito non potrà essere più revocata.

Il prestito sarà assistito da una polizza obbligatoria che coprirà il rischio di premorienza del lavoratore affinché sia garantita l’estinzione dell’eventuale debito. In caso di decesso anticipato prima della conclusione dell’operazione, infatti, i superstiti non avranno alcun onere e potranno conseguire la normale pensione indiretta. Il prestito durerà da un minimo di sei mesi ad un massimo di 43 mesi e l’importo richiedibile oscillerà tra un minimo di 150 euro mensili e in un massimo compreso tra il 75 ed il 90% della pensione netta maturanda (a seconda dei mesi di anticipo richiesto). L’importo erogato sarà esente da imposizione fiscale e sarà erogato sino a 12 mensilità annue.

La retroattività del prestito
Il DPCM mette nero su bianco che la misura sarà retroattiva fin dal 1° maggio 2017: dunque i lavoratori che ne avessero bisogno potranno chiedere l’erogazione del prestito comprensive delle mensilità precedenti (ovviamente solo per coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° maggio e la data di pubblicazione del DPCM in Gazzetta). Altra conferma è la clausola di allungamento in caso nel 2019 venissero modificati i requisiti di pensionamento, in virtù dell’adeguamento dalla speranza di vita. In tal caso il prestito potrà dilatarsi, con rideterminazione dell’onere e della rata di ammortamento, per coprire la nuova data di raggiungimento della pensione di vecchiaia (dal 2019 l’età di vecchiaia potrebbe slittare, infatti, a 67 anni). Il lavoratore potrà, al momento della domanda, indicare se avvalersi o meno di tale facoltà.

L’estinzione Anticipata
C’è poi la possibilità di estinzione anticipata del prestito (sia parziale che totale) tanto nel piano di accumulo (cioè durante la fase di erogazione del prestito) che in quello di ammortamento. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l’istituto finanziatore dovrà determinare l’importo da restituire e comunicarlo al richiedente; l’estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell’importo da restituire, da parte del richiedente, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto finanziatore. Pagamento che darà diritto al rimborso da parte dell’impresa assicuratrice della parte del premio non goduta e la quota parte della commissione di accesso al fondo di garanzia. In caso di estinzione anticipata parziale, l’istituto finanziatore comunica all’INPS, che ne informa il richiedente, e all’impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione. In tal caso il richiedente dovrà sostenere un costo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione della richiesta.

In caso di estinzione totale l’Inps provvederà ad interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile e l’istituto finanziatore provvederà a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all’avvenuta estinzione anticipala, totale o parziale. Peraltro se l’estinzione totale interviene nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia sarà priva di effetti.

Le rate di ammortamento
Tra gli altri punti da sottolineare c’è la precisazione che le rate di ammortamento saranno 12 l’anno (240 rate in tutto) e non 13 come indicato in un primo tempo dall’Inps; dunque non sarà colpita la tredicesima mensilità di pensione (il piano di ammortamento avrebbe sostanzialmente sballato). E’ precisato, tra l’altro, che qualora il richiedente consegua un trattamento pensionistico diretto (es. pensione anticipata) prima della pensione di vecchiaia l’erogazione del prestito si interromperà con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e restituzione all’interessato della quota di premio assicurativo e della quota parte di commissione di accesso al fondo di garanzia non goduta. Sono previste, tuttavia, delle cause ostative alla concessione del prestito pensionistico per i cd. cattivi pagatori quali, ad esempio, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti, pignoramenti, l’iscrizione alla centrale di allarme interbancaria o gli archivi della centrale rischi di Banca d’Italia). In tali condizioni la banca rifiuterà l’erogazione del prestito. Si tratta di una limitazione da tenere a mente.

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