Prato: clienti prostitute pagano multe per evitare imbarazzanti notifiche a domicilio
PRATO – Operazione anti-prostituzione del neonato Nucleo Sicurezza Urbana della polizia municipale di Prato col sequestro dei veicoli di tre automobilisti che ieri sera sono stati beccati a concordare prestazioni sessuali a pagamento con prostitute e transessuali in città, in piazza
della Stazione, via De Gasperi e Borgo Valsugana.
Anche a Prato, sulla scorta del decreto Minniti, è infatti in vigore un articolo del Regolamento di Polizia Urbana che vieta in tutto il territorio comunale la prostituzione su strada, in quanto attività offensiva per la pubblica decenza e motivo di turbamento al libero utilizzo e fruizione degli spazi pubblici.
La norma prevede una sanzione pecuniaria sia per chi offre le prestazioni sessuali a pagamento, ma anche e soprattutto per chi le contratta in luoghi pubblici o si intrattiene con soggetti che esercitano palesemente l’attività di prostituzione.
Consentire la salita sul proprio veicolo a persone che si prostituiscono, oltre alla sanzione di 400 euro fa scattare il sequestro cautelare del veicolo ai fini della confisca.
Stamani, tutti gli interessati si sono precipitati al Comando dopo aver pagato la sanzione per rientrare in possesso dell’auto, previo pagamento delle ulteriori spese di rimozione e custodia, probabilmente anche al fine di evitare la procedura di notifica alla residenza e quindi la pubblicità dell’evento.
Francostars
Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10578/2011).