Guida al bonus pubblicità, i primi chiarimenti forniti dal dipartimento dell’Editoria
Non è ancora il regolamento d’attuazione – necessario per far partire il credito d’imposta – ma è comunque una anticipazione ufficiale sul funzionamento del bonus pubblicità, volto ad aiutare aiutare le imprese a pianificare i propri investimenti: il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria delle Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i primi chiarimenti che «anticipano i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione» fornendo maggiori dettagli sui requisiti per la domanda.
Beneficiari
Il credito d’imposta (c.d. bonus pubblicità), introdotto dall’articolo 57-bis del decreto legge 50/2017 e finanziato dal decreto fiscale (articolo 4, dl 148/2017), che nella sua legge di conversione (approvata definitivamente il 30 novembre), lo ha esteso agli investimenti del Terzo Settore ed alle testate online, in quest’ultimo caso ampliando il periodo temporale di applicazione anche non soltanto dal 2018 in poi ma anche al secondo semestre 2017 (per investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017).
Possono dunque utilizzarlo imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi in riferimento ai costi pubblicitari incrementali di almeno l’1% rispetto all’anno precedente.
Importo del credito
Nella sua misura massima, il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti e sale al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative. Nel caso in cui le domande superino le risorse disponibili, il credito d’imposta liquidato sarà inferiore alla richiesta e verrà ripartito percentualmente fra tutti i richiedenti aventi diritto. Se le domande non esauriranno le risorse finanziarie, queste andranno ad alimentare il plafond dell’anno successivo.
Il decreto fiscale fissa infatti un tetto di risorse pari a:
50 milioni per gli investimenti sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) di cui 20 milioni destinati al secondo semestre 2017
12,5 milioni per le emittenti radiotelevisive, anche digitali, a diffusione locale (solo per i costi pubblicitari sostenuti nel 2018).
Bonus doppio
Il credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 – non è cumulabile con altre agevolazioni previste da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Tuttavia, in considerazione del fatto che i limiti di spesa sono diversi per la stampa (anche online) e per le radio-televisioni a diffusione locale, un soggetto che investe su entrambe le tipologie potrà utilizzare due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
Costi ammessi
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su
giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online,
su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra voce diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono esclusi dal beneficio i costi sostenuti per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari come televendite, pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Requisiti testate
In tutti i casi, i giornali e le emittenti devono aver un direttore responsabile e devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948,
oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, numero 5, della legge 249/1997.
Vanno rispettate le norme fiscali previste dall’articolo 109 del Dpr 917/1986, le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati al visto di conformità dei dati delle dichiarazioni fiscali, o dai revisori legali dei conti.
Se il credito d’imposta supera i 150mila euro e richiede quindi l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno, il richiedente dovrà essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 190/2012.
Domanda
La domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando apposita piattaforma telematica, all’interno di una specifica finestra temporale (indicativamente, potrebbe essere il mese di marzo di ciascun anno). La comunicazione deve contenere:
dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno: se riguardano sia la stampa sia le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente: significa che bisogna specificare il totale degli investimenti sulla stampa o sulle emittenti, non il singolo giornale o la singola emittente;
indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto;
ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, sull’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Il Dipartimento dell’editoria sottolinea la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento a imprese e lavoratori autonomi, rispondendo a richieste inviate via mail a segreteriacapodie@governo.it . Le risposte a quesiti di carattere generale saranno pubblicate a vantaggio di tutti gli interessati.