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Lavoro: contratto stagionale o intermittente. Le nuove regole in una circolare Inps

Inps 1

ROMA – Con riferimento al lavoro stagionale ed intermittente, la Commissione bilaterale dell’Enbic (Ente Bilaterale Confederale), con l’interpretazione autentica del 30 novembre 2017, ha chiarito le modalità di calcolo della durata massima dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del CCNL Turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi del 23 maggio 2017. In particolare, la Commissione conferma che la durata massima di 8 mesi nell’anno solare, prevista dall’articolo 56 del CCNL per il lavoro stagionale, è riferita al solo lavoro a tempo determinato stagionale tipico ovvero alle attività esplicitamente elencate nel D.P.R. 1525/1963.

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Questo significa che non rientrano nel computo eventuali periodi svolti dallo stesso lavoratore nella medesima azienda con altre tipologie contrattuali, come lavoro intermittente o lavoro a tempo determinato, per l’esecuzione di attività che non rientrano in quelle esplicitamente previste dal D.P.R. 1525/1963, anche se correlate al lavoro stagionale in senso lato e volte a far fronte a necessità legate ai periodi di forte intensificazione annuale (periodo estivo, invernale e/o a particolari ricorrenze).

Tali periodi e tali attività accessorie ed eterogenee vanno gestiti mediante le discipline contrattuali e legali proprie della tipologia lavorativa instaurata con il dipendente, ovvero tramite contratto individuale che ne sottolinei la specificità estranea al contratto di lavoro stagionale, non potendo risolversi in strumento elusivo dei limiti temporali legali previsti per la permanenza della tipologia del “lavoro stagionale”.

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Nella propria interpretazione, la Commissione precisa inoltre che è contrattualmente ammessa l’instaurazione di contratti di lavoro intermittente per l’effettuazione di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi, con cadenza pluriennale o annuale, purché vengano rispettati i limiti e gli obblighi di comunicazione preventiva previsti dalla normativa vigente in materia, anche richiamati negli articoli 84 e 85, CCNL, e che l’instaurazione di tali rapporti non rappresenti una continuazione di analoghe mansioni svolte con contratto stagionale.

L’interpretazione, come previsto dall’articolo n. 176 del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, dal 1° dicembre 2017 sarà, a tutti gli effetti, vincolante quale parte del testo contrattuale.

Fonte: Enbic.

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