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Inps: ricostituzione della pensione, come chiederla e scadenze per le domande

ROMA – La ricostituzione della pensione è una variazione dell’importo dell’assegno determinata dal fatto che vengono accreditati nuovi contributi (versati e dovuti) in data successiva a quella della decorrenza originaria. In pratica, è un ricalcolo della pensione che interviene nel caso in cui intervengano cambiamenti sui contributi versati con effetto sul rateo pensionistico. Vediamo brevemente come funziona l’istituto della ricostituzione della pensione.

Normativa
La normativa di riferimento è l’articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 488/1968, che come spiega l’istituto previdenziale ha lo scopo di mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi, di tutelarlo da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l’accreditamento dei contributi figurativi e di conteggiare i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Quando è dovuta
La ricostituzione della pensione è dovuta nei seguenti casi:

accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.
È il caso di contributi non presi in considerazione per il calcolo originario (esempio: eventuali ricongiunzioni), oppure da variazione di reddito (esempio: variazione dei tetti per le maggiorazioni sociali), o da differenze sulla percentuale di invalidità riconosciuta.

Come si ottiene
La ricostituzione della pensione può avvenire su domanda del beneficiario, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’INPS, oppure d’ufficio. È importante sottolineare che in entrambi i casi (contribuzione accreditabile su domanda oppure d’ufficio), non ci sono termini di scadenza: la pensione è sempre riliquidata a partire dalla decorrenza originaria. Restano i limiti di prescrizione decennale (per il riconoscimento degli arretrati, non per il calcolo dei ratei che si effettua dall’inizio della pensione)

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