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Fisco: dichiarazione dei redditi, la legge di bilancio ha modificato le scadenze

Entrate

ROMA – In seguito ai recenti provvedimenti legislativi contenuti nell’ultima Legge di Bilancio e nel Collegato Fiscale, cambiano nel 2018 le scadenze fiscali di riferimento per le dichiarazioni dei redditi. Vediamo tutte le novità dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it.

Modello 730
Per quanto riguarda la scadenza relativa alla presentazione del modello 730, dal 2018 le date di riferimento diventano:

il 7 luglio 2018 per i contribuenti che presentano il modello 730 tramite il proprio sostituto d’imposta;
il 23 luglio 2018 per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all’invio telematico del modello 730 e per coloro che si avvalgono di un CAF dipendenti o un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).

Modelli Redditi e IRAP
Solo per il 2018, ovvero per il periodo d’imposta 2017, i modelli Redditi e IRAP dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre 2018 e non entro il 30 settembre 2018, scadenza prevista per la comunicazione dei dati delle fatture che, però, dal 2019 dovrebbe venire meno per effetto dell’estensione della fatturazione elettronica, riportando i termini di presentazione dei modelli Redditi ed IRAP alla scadenza originaria del 30 settembre.

Modello 770 e CU
Tra le novità la scadenza fiscale relativa alla presentazione telematica del modello 770 da parte dei sostituti di imposta, divenuta definitivamente il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2018, quindi con riferimento ai modelli 770/2018 per l’anno 2017.
Stessa scadenza (31 ottobre) per l’invio delle certificazioni uniche, le CU/2018 se riguardanti i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata:

i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai contribuenti minimi o ai nuovi contribuenti forfettari;
le provvigioni;
i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
i redditi esenti.
Non cambia invece la scadenza del 7 marzo 2018 relativa all’invio delle le certificazioni uniche contenenti dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte del Fisco, dunque riguardanti:

i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Altri adempimenti
Vengono differiti di conseguenza al 31 ottobre anche i termini per:

la trasmissione telematica delle dichiarazioni correttive nei termini relative al periodo d’imposta 2017;
la trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2016;
la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2018;
la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Vengono invece posticipati al 31 gennaio 2019 i seguenti adempimenti:

redazione e sottoscrizione dell’inventario;
stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

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