Genova: Daspo sportivo non può applicarsi alla protesta politica. La sentenza del Tar Liguria
GENOVA – Il Tar della Liguria ha annullato le misure di Daspo sportivo disposte dalla Questura di Genova
nei confronti di due manifestanti accusati di atti di violenza durante una protesta antifascista a Genova Sturla indetta per impedire il raduno di esponenti del movimento di destra “Forza Nuova” nel febbraio del 2017. “In un’occasione connotata dalla politica e dalla libertà di manifestazione non è possibile dedurre dal comportamento violento la possibilità di effetti pregiudizievoli nel settore del tifo sportivo – spiega il Tar nelle sentenze -. La condotta dei ricorrenti, potrà ricevere, se del caso, la sottolineatura penale da cui potranno derivare le eventuali misure di polizia previste dalla legge”.
Così il Tar ha risposto al quesito se le conseguenze di una protesta politica violenta possano riflettersi sulla libertà di
accedere alle manifestazioni sportive. Il gip del tribunale di Genova aveva ritenuto di riscontrare positivamente il quesito posto, ma il tribunale amministrativo della Liguria si è orientato diversamente. Nei casi in questione, i due
antifascisti avevano ricevuto Daspo (divieto di accedere a manifestazioni sportive) ciascuno per 5 anni, con restrizioni molto dure per lo stadio Ferraris di Genova.
«La polizia appurò che i ricorrenti erano stato ripresi in diversi momenti della manifestazione antifascista mentre
compivano atti di violenza, cercando di accedere al luogo presidiato dalle forze dell’ordine, travisandosi con un casco e brandendo una cintura alla testa di un corteo che affrontava la polizia – ricorda il Tar, spiegando che uno dei due aveva anche lanciato un fumogeno -. Si tratta di comportamenti denotanti violenza e scarsa considerazione dell’ordine costituito che hanno comportato la denuncia degli interessati per diversi reati. La legge prevede la possibilità di applicare il Daspo anche a condotte esulanti dall’ambito sportivo, ma solo in caso di condanna già pronunciata, un’ipotesi che non ricorre nei casi trattati», sottolinea ancora il Tar.