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Vitalizi: non sono assimilabili alle pensioni, lo afferma la Corte di Cassazione

Proprio di recente abbiamo sostenuto, con argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali e senza tema di smentita, l’illegittimità della pretesa di chi vuole estendere eventuali tagli ai vitalizi dei parlamentari alle pensioni dei cittadini normali, soprattutto di quelli che, pur godendo di assegni che i grillini ritengono alti (sopra i 5.000 euro lordi mensili), dovrebbero sopportare una sostanziosa falcidia dei loro assegni per alimentare il reddito di cittadinanza, o simili indennità, concesse a nullafacenti.

Questa tesi e quest’intenzione si scontrano contro le regole costituzionali, ma anche contro abbastanza recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione. La quale ha statuito un principio inequivocabile: il vitalizio non è una pensione. Ergo non si possono introdurre regimi comuni alle due forme di sostegno economico. Questa è la tesi fondamentale sostenuta dagli ex consiglieri ed ex parlamentari quando difendono il vitalizio dai tentativi di riduzione perché «diritto acquisito» e quindi intoccabile.

La Cassazione si è pronunciata su una controversia singolare. Uno dei politici più rappresentativi del Molise si rivolse alla commissione tributaria provinciale competente perché l’Agenzia delle Entrate con un accertamento aveva ripreso a tassazione le trattenute in conto vitalizio che nelle sue dichiarazioni dei redditi del 1999 e del 2000 erano state considerate invece oneri deducibili. Ebbe ragione in primo grado e ha avuto ragione pure nel 2010 davanti alla commissione regionale.

L’amministrazione finanziaria però ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, dando ragione al fisco, ha stabilito che sulle trattenute mensili per il vitalizio vanno pagate le tasse. Perché tali trattenute non hanno natura previdenziale e quindi non sono da considerarsi tassate alla fonte. A differenza, ad esempio, delle somme trattenute mensilmente a suo tempo agli aventi diritto per il riscatto degli anni universitari.

La decisione della Cassazione afferma: «L’assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente: i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione; il Consiglio regionale – argomenta ancora la sentenza – non è un datore di lavoro del consigliere regionale; l’investitura del consigliere regionale avviene per elezione e non consegue alla assunzione per pubblico concorso». Afferma inoltre la sentenza che «tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego ‘non sussiste… una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego». Analogo ragionamento potrebbe essere esteso alle due Camere per quanto riguarda il vitalizio dei parlamentari.

Dunque nessuna equiparazione e nessuna possibilità di estendere il regime di un istituto all’altro. Un ulteriore ostacolo alle intenzioni dei grillini, sostenuti da alcuni giornalisti, protagonisti di talk show, politici che parlano secondo quello che detta loro la convenienza e non seguendo regole consolidate.

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