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Giustizia: in vigore l’estensione della procedibilità a querela per alcuni reati

Processo dura troppi anni, giudice condannato

Entra oggi in vigore il D.Lgs. 36/2018, con cui il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella L. 23/6/2017 n. 103, nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con quella detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per taluni reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.

Il sistema di “de-procedibilità” non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico: l’ultimo intervento risale, però, alla L. 689/1981.

La procedibilità a querela costituisce un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che si determinino meccanismi repressivi automatici in ordine a fatti che non rivestono particolare gravità, tali da ostacolare il buon governo dell’azione penale in riferimento a quelli seriamente offensivi; dall’altro, quello di far emergere e valorizzare l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito di penalità connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, si legge nella relazione illustrativa.

Grazie ai 13 articoli di cui si compone il decreto diventano procedibili a querela i seguenti delitti contro la persona:

– minaccia grave (delitto contro la libertà morale),

– introduzione del pubblico ufficiale nel domicilio altrui senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (delitto contro la inviolabilità del domicilio);

– taluni delitti contro l’inviolabilità dei segreti;

e i seguenti delitti contro il patrimonio:
– talune ipotesi di truffa;
– talune ipotesi di frode informatica;
– talune ipotesi di appropriazione indebita.
Come ormai noto, non si è, invece, proceduto alla modifica del regime di procedibilità in relazione al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotta dalla L. 41/2016), trattandosi di fattispecie di particolare allarme sociale, stante la ritenuta incapacità per infermità della persona offesa (limite previsto dalla legge delega) e il particolare allarme sociale.

L’art. 12, nel dettare il regime transitorio, stabilisce che per i nuovi reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela (3 mesi) decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se, invece, è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, provvedono a informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela con decorrenza dei termini da tale data.

In conclusione, considerata l’esiguità della statistica relativa ai provvedimenti di condanna definitivi iscritti al casellario giudiziale per i reati in esame, non si ritiene che l’ampliamento dell’area di procedibilità a querela possa ottenere un concreto effetto di riduzione dei carichi processuali.


Fabio Piccioni

Avvocato del Foro di Firenze
avv.fpiccioni@gmail.comwww.avvocatieavvocati.it

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