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Calcolatrice alla mano, fuori i soldi per Imu e Tasi

Tasse: Tasi e Imu, entro il 18 giugno paghiamo primo acconto o rata unica

ROMA – Si avvicina il mese di giugno e con esso la prima scadenza per il versamento dell’acconto di IMU e TASI, e dal sito PMI.it traiamo le avvertenze utili per queste scadenze:

il 18 giugno scadono i termini per il versamento del primo acconto o rata unica TASI e IMU;
il 17 dicembre sarà poi il termine ultimo per il versamento del secondo acconto e conguaglio TASI e IMU.
Dunque, nel caso in cui si decida di pagare la tassa in due rate, a giugno andrà versato il 50% del tributo dovuto e il rimanente 50%, più eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal Comune, a dicembre.

IMU: quando è dovuta
Ricordiamo che l’IMU 2018 risulta dovuta da parte di tutti i proprietari di immobili commerciali e negozi, terreni o aree edificabili, nonché per quelle che vengono considerate seconde case, mentre non è dovuta alle prime case e relative pertinenze, a meno che non si tratti di immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) che però fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro. Esenti dall’IMU anche i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani.

TASI: quando è dovuta
La TASI 2018, il tributo da versare al Comune per garantire la copertura dei cosiddetti “servizi indivisibili”, si deve versare per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni e le prime case non di lusso. In caso di immobili affittati con contratto di locazione regolarmente registrato, l’imposta non è più dovuta dal locatario, a patto che questo adibisca l’immobile a prima casa (in caso contrario, la quota TASI dovuta dall’inquilino varia dal 10 al 30%), ma solo dal proprietario. Paga il proprietario anche in caso di affitti brevi, sotto i 6 mesi. Per gli immobili locati a canone concordato l’aliquota TASI stabilita dal Comune è ridotta del 25%.

Stesso discorso per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con ISEE inferiore a 15.000 euro. In questi casi in cui il proprietario dell’immobile, ovvero il genitore o il figlio, concede in comodato d’uso l’immobile, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50%. La TASI non si versa inoltre per gli immobili per i quali il Comune abbia deliberato aliquota zero.

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