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Immigrazione: il decreto Salvini, in preparazione al Viminale, detta norme per rimpatri, cittadinanza, protezione internazionale

Matteo Salvini

ROMA – Dopo il caso della nave Diciotti e l’allontanamento volontario di circa 40 migranti, è in dirittura d’arrivo il decreto immigrazione voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. A quanto anticipa l’AdnKronos il provvedimento, formato da 15 articoli, reca disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza.

Tra le principali novità, più risorse al Fondo per i rimpatri, per un totale di 3,5 milioni di euro spalmati in tre anni: «Al fine di potenziare le misure di rimpatrio – si legge nello schema del decreto – il Fondo è incrementato di euro 500.000 per il 2018, di euro 1.500.000 per il 2019 e di euro 1.500.000 per il 2020».

CITTADINANZA – Il provvedimento voluto dal leader della Lega prevede anche una stretta sulla concessione della cittadinanza italiana. Gli stranieri a cui viene concessa, recita il testo, «non devono avere, a carico proprio o dei familiari conviventi, provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irreprensibilità della condotta. Ai medesimi fini, gli stessi devono avere un reddito pari a quello previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e devono assolvere regolarmente gli obblighi fiscali».

La cittadinanza italiana è revocata quando lo straniero o l’apolide a cui è stata concessa è condannato con sentenza di primo grado confermata in appello per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale, si legge ancora nello schema di decreto.

PROTEZIONE – Per quanto riguarda il provvedimento di cessazione della protezione internazionale, invece, «è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto». L’articolo 10 del decreto disciplina inoltre l’istituzione di sezioni della Unità Dublino, operanti presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa, abroga di fatto l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitar introducendo una tipizzazione delle forme di tutela complementare. Lo schema del decreto infatti elimina la possibilità per le Commissioni territoriali e per il Questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei ‘gravi motivi di carattere umanitario’ e dei ‘seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Si interviene poi per ampliare il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, inserendovi ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale come «le fattispecie base dei reati di violenza sessuale e dei reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, nonché di rapina ed estorsione». Fanno parte di questo elenco anche reati come violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, reato di mutilazione degli organi genitali femminili nonché i reati di furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici.
Per assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale – si legge ancora nella relazione illustrativa del decreto -, si introducono alcune disposizioni intese a contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o comunque reiterate più volte, pur dopo una decisione definitiva di inammissibilità o di rigetto nel merito.
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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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