Autovelox: non è valida la multa se il meccanismo è posizionato nel lato della strada non autorizzato dal prefetto
ROMA – Sul tema sempre caldo degli autovelox arriva un’interessante e innovativa sentenza della Cassazione, secondo la quale nel nulla osta al posizionamento dell’occhio elettronico deve essere specificato se l’installazione riguarda il lato destro o quello sinistro della strada, perchè se il prefetto rilascia il permesso a collocare l’Autovelox – mettiamo – sul lato sinistro, le multe fatte dall’apparecchio gemello sul lato destro non sono valide se l’autorizzazione non è estesa ad entrambe i lati. Invece in caso di autorizzazione generica, che nulla dice sul senso di marcia prescelto per installare l’Autovelox, le multe saranno valide in tutti i casi, per veicoli intercettati sul lato destro e sul sinistro.
Così i supremi giudici hanno respinto il ricorso del comune molisano di Macchia Isernia contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Isernia aveva annullato una multa per superamento dei limiti di velocità. Secondo i giudici di merito, il verbale era illegittimo perchè «l’accertamento era stato effettuato a mezzo Autovelox posizionato sul lato destro della strada stradale 85 ‘Venafrana’, anzichè su quello sinistro come, invece, autorizzato dall’ente proprietario della strada, ragion per cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carreggiata in direzione di marcia Venafro-Isernia (e non viceversa) non sarebbe stata discutibile la loro legittimità per effetto della sussistenza di un valido ed efficace provvedimento amministrativo autorizzatorio a monte».
Alle insistenze del sindaco di Macchia Molisana che non voleva perdere gli introiti delle multe, la Cassazione ha replicato che «se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come in questo caso), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’Autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro Autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo». Con il verdetto 23726 depositato dalla Sesta sezione civile è stato così respinto il reclamo del primo cittadino di Macchia Molisana.