Tributi: senza delega al funzionario per la firma degli atti gli accertamenti del fisco non sono validi
LECCE – Importante Stop per il Fisco a seguito di due sentenze pubblicate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 1 – che, in accoglimento delle eccezioni di diritto formulate dall’avvocato difensore, hanno totalmente annullato gli avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2014 (per un totale di oltre € 50.000) notificati ad un contribuente.
In particolare, i giudici tributari, seguendo una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno annullato i suddetti avvisi di accertamento perché l’Ufficio non ha dimostrato la delega data al funzionario per la firma degli atti, in quanto è sempre onere dell’Agenzia delle Entrate provare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell’Ufficio.
La Commissione ha quindi individuato il preciso obbligo in capo all’ufficio fiscale di dimostrare la giuridica esistenza di un’apposita delega in capo al funzionario incaricato «… a fronte della puntuale censura sollevata dal contribuente, pendente iudicio, l’Ufficio Tributario ha quindi l’onere di provare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega da parte del titolare dell’Ufficio (cfr. Cass. n. 22803/2015). In ragione di tanto, allo stato degli atti, non sussistono gli elementi idonei e sufficienti a ritenere provata in sede contenziosa la rispondenza dell’accertamento ai requisiti di cui all’art. 42, commi 1 e 2 DPR n. 600/1973».