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Migranti illegali: il Governo decide la stretta, ma i giudici ordinano di farli restare in Italia

Viminale
Viminale

ROMA – Si delinea una stretta sulla richiesta di asilo presentata dai migranti illegali, il carcere per il migrante che viola il respingimento e l’addio all’agente del governo presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sono questi solo alcuni degli emendamenti al decreto sicurezza all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Quanto alla domanda di protezione internazionale, «è manifestamente infondata quando il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno».

Così un emendamento del governo al Dl sul quale pendevano 81 modifiche M5s, ma alla fine è stata raggiunta con il Carroccio un’intesa su una ventina di ritocchi. Tra questi, segnalano fonti del Viminale, quello sulla domanda di protezione internazionale. L’emendamento afferma che chi entra illegalmente nel territorio italiano deve tempestivamente presentare la domanda d’asilo. Non viene indicato quanto sia il tempo a disposizione del richiedente asilo ma, precisano ancora le fonti del Viminale, la valutazione non può che essere rimessa caso per caso. Nel caso in cui la domanda non venisse presentata tempestivamente, «senza giustificato motivo», risulterebbe manifestamente infondata. C’è poi l’emendamento del relatore (il leghista Stefano Borghesi) con il carcere da uno a4 anni ed espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero che, destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera, rientri in Italia senza una speciale autorizzazione del Viminale. Arriva anche lo schiaffo alla Cedu proprio dopo la bacchettata sul caso Provenzano: il governo prevede che le funzioni di agente presso la Corte siano svolte dall’Avvocato generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato. Così, non ci sarebbe più un interlocutore stabile, ma un delergato designato di volta in volta.

Mentre il Governo tenta di restringere al massimo le possibilità dei richiedenti asilo, i giudici compassionevoli e favorevoli ai migranti le studiano di tutte per estendere invece diritti e possibilità di restare sul nostro territorio anche a coloro ai quali lo status non è riconosciuto.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dello scorso 14 ottobre, ha sancito infatti che, anche dopo l’entrata in vigore del DI 113/2018, il giudice può riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore degli stranieri che avevano presentato domanda per lo status di rifugiato prima del 5 ottobre 2018. Con provvedimento del novembre 2015 la Commissione territoriale aveva respinto la richiesta di un cittadino straniero di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale. Anche il Tribunale di Firenze ha escluso che al ricorrente si possa attribuire lo status di rifugiato, non essendo stato dimostrato il rischio di persecuzione per ragioni politiche o per l’appartenenza a un gruppo sociale o a una razza o per motivi religiosi. Neppure sussistevano le condizioni per la protezione sussidiaria, giacché il ricorrente non ha provato di essere ricercato dalla polizia del suo Paese. Quanto alla protezione umanitaria il tribunale osserva che il decreto sicurezza, in vigore dal 5 ottobre, nel modificare il comma 6 dell’articolo 5 del Dlgs 286/1998, ha di fatto abrogato la norma che ammetteva il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario».

Tuttavia, la riforma – si legge nell’ordinanza – non si applica ai procedimenti in corso, giacché la legge dispone per l’avvenire e dunque non ha effetto retroattivo (articolo 11 delle preleggi). Inoltre, una diversa conclusione determinerebbe «una irragionevole discriminazione» tra i cittadini stranieri che hanno inoltrato la domanda di protezione o presentato il ricorso giurisdizionale prima del 5 ottobre 2018, giacché per i casi già definiti si è applicata la normativa precedentemente in vigore, mentre quelli ancora pendenti andrebbero decisi in base al testo del DI 113/2018. Così il tribunale, ritenuta ancora esistente una «gravissima situazione» nel Paese di provenienza del ricorrente, ha disposto la trasmissione degli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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